Corte di giustizia, Sentenza C-631/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 novembre 2022. — Taxi Horn Tours BV contro gemeente Weert e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione degli appalti – Articolo 2, paragrafo 1, punto 10 – Nozione di “operatore economico” – Inclusione di una società in nome collettivo priva di personalità giuridica – Articolo 19, paragrafo 2, e articolo 63 – Impresa comune o affidamento sulle capacità di altre persone associate – Articolo 59, paragrafo 1 – Obbligo di fornire uno o più documenti di gara unici europei (DGUE) – Finalità del DGUE. — Causa C-631/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata del DGUE per un'impresa comune organizzata come società in nome collettivo. Ha affermato che tale struttura può essere considerata un operatore economico unico, ma deve fornire anche i DGUE dei soci quando, per l'esecuzione dell'appalto, si avvalga delle loro capacità ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2014/24. La distinzione decisiva non è tra associazioni temporanee e durature, bensì tra partecipazione con sole risorse proprie e affidamento sulle capacità di terzi.
DGUE e nozione di operatore economico: una società in nome collettivo priva di personalità giuridica deve presentare un solo DGUE oppure anche quello dei soci quando partecipa a un appalto pubblico.
La questione giuridica
Se, in una procedura di appalto pubblico, un'impresa comune costituita sotto forma di società in nome collettivo, priva di personalità giuridica ma iscritta al registro di commercio e composta da soci solidalmente responsabili, debba presentare soltanto il proprio DGUE oppure anche un DGUE per ciascun socio; e se la risposta dipenda dal carattere temporaneo o duraturo del raggruppamento, dalla circostanza che i soci siano essi stessi operatori economici attivi sul medesimo mercato, dalla mancanza di personalità giuridica, dall'esistenza di un patrimonio distinto, dal potere di rappresentanza della società e dalla responsabilità solidale dei soci.
Principio di diritto
Una società in nome collettivo priva di personalità giuridica è un operatore economico ai sensi della direttiva 2014/24 e, in linea di principio, può presentare un solo DGUE quando concorre in proprio e intende eseguire l'appalto con le sole risorse di cui dispone direttamente. Se però per eseguire l'appalto fa affidamento sulle risorse di uno o più soci, si applica l'articolo 63 della direttiva 2014/24 e la società deve presentare, oltre al proprio DGUE, anche un DGUE distinto per ciascun socio sulle cui capacità intende fare affidamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, punto 10, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 19, paragrafo 2, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 59, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 63, direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2014/25/UE
- Articolo 11, direttiva 2014/25/UE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
- Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
DGUE e società in nome collettivo negli appalti pubblici
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Gerechtshof 's-Hertogenbosch, riguarda l'interpretazione della direttiva 2014/24/UE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 in relazione all'obbligo di presentare il documento di gara unico europeo (DGUE) da parte di una società in nome collettivo priva di personalità giuridica.
Fatti e procedimento principale
La controversia oppone Taxi Horn Tours BV ai comuni di Weert e Nederweert, nonché a Touringcars VOF, nell'ambito dell'aggiudicazione di un appalto pubblico per il trasporto scolastico in autobus. I comuni avevano bandito una procedura aperta di interesse europeo e avevano ritenuto migliore l'offerta di Touringcars, presentata da un soggetto che aveva depositato un DGUE a nome della società.
Taxi Horn Tours ha contestato l'aggiudicazione sostenendo che Touringcars, composta da due soci, dovesse essere trattata come un raggruppamento di operatori economici e che ciascun socio dovesse quindi presentare il proprio DGUE. Il giudice del rinvio ha evidenziato che, secondo il diritto neerlandese, la società in nome collettivo è una forma contrattuale senza personalità giuridica, ma con una certa autonomia funzionale, e che i soci sono solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se in presenza di un'impresa comune composta da persone fisiche e/o giuridiche debba essere presentato un DGUE da ciascun partecipante, dalla sola impresa comune, oppure da entrambi;
- se rilevino il carattere temporaneo o permanente dell'impresa comune, la sua mancanza di personalità giuridica, la circostanza che i soci siano operatori economici attivi sullo stesso mercato, l'esistenza di un patrimonio autonomo e la responsabilità solidale dei soci;
- se, quando l'appalto sarà eseguito anche tramite risorse della singola impresa del socio, sia comunque necessario un DGUE individuale del socio stesso;
- quali requisiti debba soddisfare l'impresa comune per essere considerata un unico operatore economico.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/24/UE, che definisce l'operatore economico in termini ampi;
- l'articolo 19, paragrafo 2, della medesima direttiva, sui raggruppamenti di operatori economici;
- l'articolo 59, paragrafo 1, sul DGUE;
- l'articolo 63, sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 e il suo allegato I, che precisano le modalità di compilazione del DGUE. La Corte menziona anche la direttiva 2014/25/UE, osservando che le disposizioni pertinenti di tale direttiva corrispondono sostanzialmente a quelle della direttiva 2014/24/UE.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la nozione di "operatore economico" deve essere interpretata in senso ampio e comprende qualsiasi persona o ente che offra servizi sul mercato, a prescindere dalla forma giuridica e dalla personalità giuridica. Ne consegue che una società in nome collettivo può costituire un operatore economico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 10.
La Corte precisa poi che la nozione di "raggruppamento di operatori economici" non si limita alle sole associazioni temporanee: il riferimento del testo alle associazioni temporanee ha valore meramente esemplificativo. Non occorre quindi distinguere, ai fini del DGUE, tra raggruppamenti temporanei e permanenti.
Quanto alla funzione del DGUE, la Corte ricorda che esso serve a fornire all'amministrazione aggiudicatrice una fotografia fedele della situazione del soggetto che partecipa alla gara, in particolare sotto il profilo dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione. L'obiettivo è consentire alla stazione appaltante di verificare integrità e affidabilità dell'offerente.
Da ciò la Corte trae due conseguenze pratiche:
- se la società in nome collettivo partecipa in proprio e può eseguire l'appalto utilizzando solo il proprio personale e il proprio materiale, è sufficiente il suo DGUE;
- se invece, per eseguire l'appalto, la società intende fare appello alle risorse dei soci, si configura un affidamento sulle capacità di altri soggetti ai sensi dell'articolo 63, e devono essere presentati anche i DGUE dei soci interessati.
La responsabilità solidale dei soci e l'eventuale autonomia patrimoniale della società non sono considerate decisive per esonerare dalla presentazione dei DGUE dei soci, perché non consentono da sole alla stazione appaltante di verificare i requisiti qualitativi richiesti. Parimenti, l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi tramite il DGUE non può prevalere sulla necessità di garantire parità di trattamento e concorrenza effettiva.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, letto insieme agli articoli 2, paragrafo 1, punto 10, e 63, nonché all'allegato I del regolamento di esecuzione 2016/7, deve essere interpretato nel senso che:
- una società in nome collettivo priva di personalità giuridica deve presentare soltanto il proprio DGUE quando partecipa individualmente e si avvale solo delle proprie risorse dirette;
- se invece intende fare affidamento sulle risorse di uno o più soci, deve presentare il proprio DGUE e anche un DGUE distinto per ciascun socio sulle cui capacità fa affidamento.
Principio affermato
Il criterio decisivo non è la forma temporanea o permanente dell'impresa comune, né la sua mancanza di personalità giuridica in sé, ma il fatto che la società partecipi con sole risorse proprie oppure faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti. In quest'ultimo caso, il sistema del DGUE richiede la presentazione dei documenti anche per tali soggetti, per consentire alla stazione appaltante una verifica completa dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 10 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-211/20
- Sentenza · 10 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-163/21
- Sentenza · 10 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-203/21
- Sentenza · 10 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-278/21
- Sentenza · 10 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-385/21
- Sentenza · 10 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-414/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →