Sentenza n. 8200/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); Dei provvedimenti emessi dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano applicativi del payback contenenti le pretese di ripiano nei confronti della Ricorrente, relativamente ai quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE: Della Determinazione n° DPF/121 del 13.12.2022 della Giunta Regionale Dipartimento Sanita' della Regione Abruzzo avente ad oggetto D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; Dei seguenti provvedimenti della ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, entrambi non noti; Dei seguenti provvedimenti della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti: Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557, entrambi non noti; Dei seguenti provvedimenti della ASL 3 Pescara: Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, entrambi non noti; Dei seguenti provvedimenti della ASL 3 Teramo: Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, entrambi non noti; Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti; Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo; nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti, EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE: Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14/12/2022 avente ad oggetto: Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216; DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR n° 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n°706 del 14 novembre 2022, non nota; DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019, non nota; DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019, non nota; DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n° 348 del 11 settembre 2019, non nota; Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo; Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti; Nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti, EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO, IN ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA DEGLI ATTI GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE IN EPIGRAFE, DI QUANTO SEGUE: DECRETO N. 40 del 15/12/2022 della Direzione generale per la salute, Commissario ad Acta (per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021) della Regione Molise avente ad oggetto: ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6 dicembre 2022, n. 1446, “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 – 2016 - 2017 - 2018. art. 9-ter commi 8 e 9 d.l. 19/06/2015 n.78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015 n.125” con i relativi allegati, acquisita agli atti in data 12.12.2022, prot. n. 205039”, non nota; Per quanto possa occorrere, del D.L. n. 4 del 11/01/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa, per i dispositivi medici”, con il quale il Governo ha fissato un unico termine per tutto il territorio nazionale per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento in capo a tutti i fornitori del SSN al 30/04/2023, nella parte in cui non reca alcuna modifica al meccanismo della compensazione automatica in caso di mancato pagamento entro tale data, nonché nella parte in cui non modifica l'istituto del payback sui Dispositivi Medici, in quanto gravato dalle insanabili criticità enunciate nel ricorso introduttivo; Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti; Nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti, EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e aziendali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 e i provvedimenti applicativi regionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, gli accordi Stato-Regioni, circolari ministeriali e i successivi provvedimenti regionali e delle aziende sanitarie concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e l'imputazione alle imprese fornitrici delle quote di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con plurimi motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione agli atti attuativi adottati dalle Regioni Abruzzo, Marche e Molise e dalle relative aziende sanitarie, nonché, per quanto occorrer potesse, al decreto-legge n. 4 del 2023. Dal testo della sentenza non emerge l'analitica illustrazione dei singoli vizi di legittimità dedotti, ma risulta che la ricorrente prospettava anche questioni di compatibilità costituzionale ed europea del meccanismo di payback e chiedeva eventualmente la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel corso del giudizio la società ha comunicato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando il 25 per cento degli importi originariamente posti a suo carico per le Regioni Marche, Molise e Abruzzo, e ha chiesto l'accertamento dell'estinzione delle relative obbligazioni.
La decisione
Il TAR ha preso atto del mutamento della denominazione sociale della ricorrente, da -OMISSIS- a Healco S.r.l., rilevando la conservazione del medesimo codice fiscale e della medesima partita IVA. Ha ritenuto che il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 abbia fatto venir meno l'interesse della società alla decisione sul merito dell'impugnazione e anche a una pronuncia di mero accertamento dei rapporti obbligatori. La disposizione sopravvenuta prevede infatti che il versamento integrale del 25 per cento estingua l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tali obblighi. Il Collegio ha precisato che non ricorre la cessazione della materia del contendere, poiché la definizione agevolata consente di ottenere un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso originario: non l'eliminazione dei provvedimenti impugnati senza pagamento, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con tali obblighi. L'adesione al meccanismo e il pagamento fanno venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso originario.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle imprese fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e agli adempimenti successivi al versamento della quota ridotta.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
decorso il predetto termine dei trenta giorni ... determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali
Il TAR distingue la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse nel caso concreto: poiché la definizione agevolata attribuisce un bene della vita diverso da quello originariamente richiesto, la conseguenza processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'adesione a una disciplina sopravvenuta di definizione agevolata del payback sui dispositivi medici e il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla legge fanno venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso originariamente diretto all'annullamento degli atti impositivi, quando la disciplina stessa estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative agli anni interessati.
- La sopravvenuta definizione dell'obbligazione non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: quando il beneficio conseguito consiste nell'estinzione del debito mediante pagamento ridotto, anziché nell'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, la situazione processuale va qualificata come sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso va dichiarato improcedibile.
- Il mutamento della denominazione sociale non comporta sostituzione della parte processuale quando restano invariati il codice fiscale e la partita IVA; il giudice può prenderne atto senza disporre una nuova instaurazione del giudizio.
- Il pagamento della quota ridotta previsto dalla disciplina transattiva o definitoria sopravvenuta produce, nei limiti stabiliti dalla legge, l'estinzione dell'obbligazione relativa alle annualità considerate e la preclusione di ulteriori azioni giudiziarie connesse al medesimo obbligo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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