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Sentenza

Sentenza n. 1865/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 182/2023 pubblicata in data 26 maggio 2023, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificata il 22 luglio 2023 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 30 maggio 2024;

Giustizia amministrativa202600846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 182/2023, che aveva riconosciuto le somme relative alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Asti n. 182/2023, pubblicata il 26 maggio 2023, notificata il 22 luglio 2023 e passata in giudicato il 30 maggio 2024. Ha chiesto che il Ministero fosse condannato a corrispondere gli importi riconosciuti per la carta docente relativi agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, quantificati complessivamente in 1.000 euro, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo, comprensivi della rivalutazione monetaria ai sensi della l. 724/1994. Il Ministero si è formalmente opposto. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza al giudicato; il testo riferisce che tale omissione non è stata contestata.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo era stato prodotto in copia conforme e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che era decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l'inadempimento non era contestato. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'USR Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per procedere al pagamento; la ricorrente deve comunicargli il proprio codice fiscale entro 7 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato a rifondere 800 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione di eseguire il titolo giudiziale entro un termine determinato e può predisporre le misure necessarie per assicurare l'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è considerato dal TAR presupposto, nel caso concreto, per procedere all'ottemperanza del titolo di condanna al pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    La distrazione delle spese è disposta in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato.

    Il TAR applica la riduzione dei parametri per la liquidazione dei compensi e procede a un'ulteriore riduzione in considerazione della serialità e della limitata complessità giuridica della controversia, tenendo conto anche delle difficoltà operative dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna al pagamento, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine stabilito e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, definendone il termine e gli adempimenti necessari.
  • La nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico per attività connesse ai suoi compiti istituzionali non comporta un compenso aggiuntivo, se le relative funzioni sono comprese nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
  • Nella liquidazione delle spese di lite, la marcata serialità della controversia e l'assenza di difficoltà interpretative o applicative possono giustificare una riduzione dei compensi, anche considerando le difficoltà operative rappresentate dall'amministrazione nell'esecuzione dei titoli giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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