Ordinanza n. 1519/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di rettifica in autotutela e approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva relative all’intervento SRE.01 “Insediamento Giovani Agricoltori”, nella parte in cui hanno dichiarato inammissibile e/o non ricevibile la domanda del ricorrente, nonché verbale di riesame recante ulteriori motivazioni di rigetto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, gli atti con cui la Regione Calabria ha escluso la sua domanda dalla graduatoria dell’avviso pubblico PSP 2023/2027–CSR Calabria, Intervento SRE.01 “Insediamento Giovani Agricoltori”, chiedendo l’annullamento degli atti e la riammissione in graduatoria, oltre a una misura cautelare. Ha inoltre chiesto, in via preliminare, l’autorizzazione a integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le ditte ammesse in graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami in modalità telematica, deducendo l’elevato numero dei controinteressati e l’impossibilità di reperirne gli indirizzi. Il ricorso era stato notificato a una delle ditte controinteressate.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario integrare preliminarmente il contraddittorio nei confronti di tutte le ditte inserite nella graduatoria degli ammessi. A tal fine ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della Regione Calabria, nella sezione “Notifiche e pubblici proclami”, del testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco dei controinteressati, con specifici contenuti informativi e obblighi di mantenimento online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva. La pubblicazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e la prova degli adempimenti deve essere depositata entro i successivi cinque giorni. Il ricorrente deve versare alla Regione l’importo di euro 150,00 per l’attività di pubblicazione. L’esame della domanda cautelare è stato differito alla camera di consiglio del 16 settembre 2026.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità elevata di soggetti inseriti nella graduatoria degli ammessi, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami in via telematica, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve indicare, almeno, l’autorità giudiziaria e il numero di registro del ricorso, le parti, gli atti impugnati, l’elenco dei controinteressati, le modalità di consultazione del processo e gli estremi del provvedimento che autorizza la pubblicazione.
- L’amministrazione incaricata della pubblicazione deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare alla parte ricorrente un attestato della pubblicazione con la relativa data.
- Quando l’integrazione del contraddittorio costituisce adempimento preliminare necessario, l’esame della domanda cautelare può essere differito a una successiva camera di consiglio.
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