Cassazione Penale, Sentenza n. 29243/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, deducendo violazione dell'art. 47 della L. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione. La difesa ha censurato che il Tribunale non ha considerato adeguatamente i progressi trattamentali certificati dalle relazioni e ha svalutato la proposta di svolgere un'attività di volontariato presso l'Associazione La Pira (mensa dei poveri, tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:30), ritenendola "mera attività di volontariato di poche ore", escludendo così il beneficio senza una puntuale analisi del programma proposto e senza valutare positivamente gli elementi di emenda e reinserimento sociale emersi dalle relazioni
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla carenza motivazionale del Tribunale di sorveglianza. Ha richiamato i principi secondo cui per concedere misure alternative non basta l'assenza di elementi negativi, ma occorrono elementi positivi che inducano un giudizio prognostico favorevole (valutazione del comportamento dopo i fatti, progressi trattamentali, concretezza del programma di reinserimento). Ha inoltre precisato che l'assenza di lavoro non è di per sé ostativa e che un'attività volontaria può surrogare la mancanza di lavoro. Poiché il Tribunale ha escluso il beneficio riferendosi esclusivamente alla mancanza di una sistemazione lavorativa e senza motivare adeguatamente il ritenuto carattere inadeguato dell'attività di volontariato, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio conforme ai principi richiamati
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47
L'articolo è stato richiamato quale fondamento normativo per la concessione dell'affidamento in prova; la Corte interpreta la norma nella prospettiva che la concessione richiede non solo l'assenza di elementi ostativi ma anche elementi positivi di emenda e un giudizio prognostico favorevole sul reinserimento
Codice di procedura penale, art. 666, comma secondo
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la disciplina che consente di dichiarare 'de plano' l'inammissibilità non è applicabile per l'affidamento in prova quando la richiesta manca di indicazione di un'attività lavorativa, poiché la mancanza di lavoro va valutata unitamente agli altri elementi della personalità del richiedente
Massime di principio
- Per concedere l'affidamento in prova occorrono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sulla rieducazione e sulla prevenzione della recidiva; non è sufficiente l'assenza di elementi ostativi
- Il giudice deve valutare soprattutto il comportamento e la situazione del soggetto dopo i reati, verificando segni concreti di cambiamento e partecipazione a percorsi trattamentali
- L'assenza di un'occupazione lavorativa stabile non è di per sé motivo ostativo: un'attività socialmente utile o di volontariato può essere considerata valida surrogazione
- Il Tribunale deve motivare specificamente la valutazione negativa di un programma proposto, analizzandone la natura, la consistenza e la praticabilità, e non può limitarsi a considerazioni generiche sulla mancanza di lavoro
- In presenza di carenze motivazionali o contraddizioni, la decisione di rigetto è annullabile e il caso va rimandato al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati
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