Cassazione Penale, Ordinanza n. 35050/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo era privo di specificità e riproponeva profili di censura già correttamente esaminati dai giudici di merito con argomentazioni logiche e giuridiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 22 settembre 2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’appello di Brescia che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione di un telefono. Con l’unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità. La Cassazione ha rilevato che le censure riproducevano questioni di fatto già vagliate e disattese dai giudici di merito: in particolare, la mancata tempestiva allegazione, nell’immediatezza o durante le indagini, della ricostruzione alternativa dei fatti e le circostanze della ricezione del telefono, privo di scatola, garanzia e cavo di ricarica, dalle quali era stata desunta l’illiceità della provenienza. La decisione impugnata proveniva dalla Corte d’appello di Brescia; il testo non indica la pena né ulteriori dati sulla decisione di primo grado.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riproporre censure in fatto già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta.
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