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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29106/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato i reclami relativi: (1) all'uso del personal computer per un tempo superiore a quello consentito e alla possibilità di redigere e stampare missive da PC, ritenendo che la normativa (art. 40, comma 1 Ord. pen., art. 14.1 della circolare DAP 2/10/2017 n. 3676/6126, art. 1 Ord. pen.) consentisse maggiore utilizzo e che le restrizioni non fossero supportate da ragioni proporzionate, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 97/2020); (2) alla tempestiva conoscenza dell'esito di esami universitari sostenuti, deducendo violazione degli artt. 32 e 97 Cost. e dell'art. 44 del d.P.R. n. 230/2000, perché la documentazione proverebbe che l'educatrice non gli aveva comunicato l'esito e quindi vi sarebbe stato un vizio nell'operato della pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i reclami fossero di natura "generica" ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., ossia privi di tutela di una posizione soggettiva qualificata che giustifichi il sindacato in Cassazione. Le decisioni su durata d'uso del computer e sulla comunicazione immediata degli esiti degli esami rientrano nell'ambito della potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e non configurano, così come prospettate, una lesione di diritti soggettivi tutelabili in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Men- zionato come norma di riferimento per il reclamo; in motivazione la Corte distingue tra reclami specifici e reclami "generici" e ritiene che, se il reclamo è generico, l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 35 Ord. pen.

    Utilizzato per qualificare il reclamo come "generico"; la qualificazione come reclamo generico esclude il sindacato in Cassazione secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 40, comma 1, Ord. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma che autorizzerebbe un uso esteso del PC; la Corte invece ritiene che la disciplina sull'uso del PC rientri nella potestà organizzativa dell'amministrazione penitenziaria.

  • art. 1 Ord. pen.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il divieto di restrizioni non giustificate; la Corte non ha ritenuto provata una lesione di diritti soggettivi per valutare la questione in sede di legittimità.

  • art. 44 d.P.R. n. 230/2000

    Norma che favorisce lo svolgimento degli studi in carcere; la Corte riconosce l'agevolazione ma non la considera fonte automatica di un diritto soggettivo tale da rendere ammissibile il ricorso in Cassazione nella fattispecie concreta.

  • Circolare DAP 2/10/2017 n. 3676/6126, art. 14.1

    Richiamata dal ricorrente per sostenere possibilità di maggiore utilizzo del PC; la Corte non ritiene che la mera citazione della circolare trasformi il reclamo in materia suscettibile di sindacato in Cassazione se classificato come generico.

  • artt. 3, 15, 32 Cost.

    Articoli costituzionali evocati come garanzie di uguaglianza, libertà personale e tutela della salute/dignità; la Corte ha ritenuto che dalle questioni prospettate non emergesse una lesione diretta e tutelabile di tali diritti in questa sede.

  • art. 97 Cost., comma 2

    Richiamato per lamentare il cattivo funzionamento dell'amministrazione nel non comunicare l'esito degli esami; la Corte osserva che il richiamo al buon andamento dell'amministrazione non è sufficiente, senza una chiara posizione giuridica, a fondare il ricorso in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; i vizi denunciati sono stati inquadrati dal ricorrente con riferimento a questa norma, ma la Corte li ha dichiarati inammissibili per assenza di interesse sostanziale tutelabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando in 3.000 euro la somma da versare.

  • Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare la responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per attribuire colpa al ricorrente, pur applicando la sanzione pecuniaria ex art. 616.

  • Corte cost. n. 97 del 2020

    Citata in relazione al principio secondo cui, per i detenuti sottoposti a regimi differenziati, è possibile sospendere l'applicazione di regole solo se concretamente contrastanti con esigenze di ordine e sicurezza; il ricorrente lo invocava per contestare limitazioni, ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto che il caso concreto fondasse un sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • Un reclamo qualificato come "generico" ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. non costituisce una posizione soggettiva tutelabile in Cassazione: le impugnazioni sono inammissibili se non è dimostrata una lesione di diritti soggettivi specifici.
  • Le decisioni sull'organizzazione della vita detentiva (es. durata d'uso del PC, modalità e tempi di comunicazione delle notizie) rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e non sono sindacabili in Cassazione se non quando incidano su diritti costituzionalmente rilevanti e specificamente lesi.
  • La semplice violazione formale o inefficienza amministrativa (es. ritardo nella comunicazione di un esito d'esame) non basta di per sé a trasformare un reclamo generico in impugnabile: è necessario dimostrare un diritto soggettivo concreto e la sua lesione.
  • Prima di proporre ricorsi di legittimità occorre qualificare il vizio come lesione di una posizione giuridica tutelabile e usare il rimedio processuale adeguato; in alternativa, raccogliere prove chiare e circostanziate che dimostrino la violazione di norme specifiche o diritti costituzionali.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), salvo che non emergano elementi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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