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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28306/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto ritenuto coinvolto, in concorso con altri, in un meccanismo fraudolento connesso a una società poi fallita: secondo l'accusa, la società era priva di effettiva operatività e fungeva da schermo per ottenere finanziamenti bancari mediante ricevute bancarie false; le somme così acquisite sarebbero poi state distratte e, in parte, confluite sui conti personali dell'imputato. In primo grado era stata affermata la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione aggravata dal danno di rilevante gravità; in appello il fatto era stato riqualificato come ricettazione fallimentare con declaratoria di estinzione per prescrizione; la Cassazione aveva annullato tale decisione per carenze motivazionali. In sede di rinvio la Corte di appello ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione aggravata, con pena detentiva e pene accessorie fallimentari. Il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica, sostenendo che il ricorrente sarebbe stato al più un destinatario successivo delle somme e non un concorrente nel programma distrattivo, con conseguente configurabilità della sola ricettazione fallimentare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza di patteggiamento per intermediazione abusiva, assumendo un disegno criminoso unitario finalizzato alla raccolta di denaro per alimentare l'attività illecita; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando collaborazione, condotta processuale e percorso personale successivo; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena principale e della durata massima delle pene accessorie fallimentari, deducendo eccesso sanzionatorio e mancata considerazione del tempo trascorso e della resipiscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati i primi, secondi e quarti motivi e inammissibile il terzo. Ha ritenuto che la Corte di appello di rinvio avesse correttamente ricostruito, in modo unitario, il quadro indiziario da cui desumere la consapevole adesione dell'imputato al programma distrattivo, valorizzando il ruolo professionale dell'imputato, la predisposizione della società-schermo, l'uso di prestanome, la ricezione di somme sui conti personali e la partecipazione alla fase successiva di liquidazione. Ha escluso che la condotta fosse riducibile a mera ricezione postuma delle somme e ha confermato la non configurabilità della ricettazione fallimentare. Quanto alla continuazione, ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo, mancando concreti elementi che dimostrassero una preventiva e unitaria ideazione criminosa tra la bancarotta e la precedente intermediazione abusiva. Il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato sorretto da motivazione sufficiente e non apparente, mentre la determinazione delle pene accessorie è stata ritenuta conforme ai criteri di individualizzazione, senza automatismi illegittimi. L'imputato è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato, quale base della responsabilità dell'estraneo che si inserisca consapevolmente nel programma distrattivo

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione; è necessario un previo disegno criminoso unitario, non bastando la serialità delle condotte o la comune cornice professionale

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da specifici profili negativi della personalità e della condotta successiva al fatto

  • art. 133 c.p.

    criterio di riferimento per la determinazione concreta della pena e delle pene accessorie, con valutazione individualizzata

  • art. 216 quarto comma L. Fall.

    richiamato per le pene accessorie fallimentari, la cui durata deve essere determinata in concreto, non automaticamente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 4-bis ord. pen.

    non è richiamato come norma applicabile al caso, ma compare incidentalmente nel richiamo alla materia dei reati ostativi in tassonomia non pertinente al merito

  • L. Fall.

    contesto normativo della bancarotta fraudolenta e delle pene accessorie fallimentari

Massime di principio

  • Il terzo estraneo al fallimento risponde a titolo di concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale quando, con accordo preventivo con l'imprenditore, partecipa consapevolmente al programma di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori; la sola ricezione successiva di somme già distratte può integrare, al più, una diversa figura, se manca la previa adesione al programma distrattivo.
  • Ai fini della distinzione tra ricettazione fallimentare e concorso in bancarotta distrattiva, il dato decisivo non è la partecipazione a tutti i segmenti della provvista o la prova del concorso nella truffa presupposta, ma la verifica della consapevole adesione al meccanismo che utilizza la società come schermo per la distrazione delle risorse.
  • L'accordo rilevante ai fini del concorso nella bancarotta può essere desunto anche in via indiziaria da elementi anteriori, contestuali e successivi alla distrazione, purché essi convergano in modo logicamente coerente a dimostrare la comune adesione al programma illecito.
  • Il giudice di rinvio, investito dopo annullamento per carenza motivazionale, adempie correttamente al dictum rescindente quando si confronta specificamente con gli elementi già valorizzati in precedenza e ne spiega la portata dimostrativa, senza limitarsi a una mera ripetizione della decisione annullata.
  • La continuazione richiede la prova di un disegno criminoso originario che comprenda, almeno nelle linee essenziali, i reati successivi; non bastano la medesima professionalità dell'agente, la comune cornice fattuale o la finalità generica di reperire liquidità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza in modo specifico elementi ostativi, quali la mancata collaborazione processuale, l'assenza di risarcimento e precedenti penali significativi, senza dover esaminare analiticamente ogni singola allegazione difensiva.
  • La durata delle pene accessorie con minimo e massimo edittale va determinata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p., senza automatica coincidenza con la pena principale; è però sufficiente una motivazione individualizzante che colleghi la durata scelta alla concreta pericolosità e alla funzione interdittiva della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

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