Cassazione Penale, Sentenza n. 760/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano varie violazioni: per Guarino e Savanelli l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. (mancata verifica di cause di proscioglimento in caso di patteggiamento in appello), vizi di motivazione circa l'aumento di pena per reati in continuazione ex art. 81 c.p. e la qualificazione giuridica dei fatti; per Savanelli anche l'omissione dell'applicazione delle pene sostitutive ex art. 545‑bis c.p.p.; per Piscopo si denunciava l'immutazione del fatto e nullità per attribuzione di nuovi elementi fattuali, vizi nella valutazione della prova indiziaria (art. 416 c.p., art. 533 c.p.p.) e difetto di motivazione circa l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (artt. 417 e 203 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Guarino Giuseppe e Savanelli Veronica, ritenendoli proposti per motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati in ragione della definizione della propria posizione mediante concordato in appello ex art. 599‑bis c.p.p.; ha altresì rigettato (in sostanza dichiarandolo inammissibile o infondato) il ricorso di Piscopo Giuseppe, ritenendo infondati i profili di immutazione del fatto e di vizio nella valutazione degli elementi indiziari e difensivi. Conseguentemente, sono confermate le statuizioni di merito: la riduzione delle pene disposta dalla Corte d'Appello per Guarino (7 anni 11 mesi e 14.000 euro) e per Savanelli (3 anni 6 mesi e 4.000 euro) e la condanna di Piscopo (2 anni 8 mesi) e la Corte di Cassazione ha condannato i ricorrenti alle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599‑bis cod. proc. pen.
Il concordato sulla pena in appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati dall'imputato; chi accetta il patteggiamento rinuncia a molte censure e il giudice d'appello valuta principalmente la congruità della pena finale
art. 129 cod. proc. pen.
Non obbliga il giudice d'appello, che accoglie il patteggiamento, a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi d'appello
art. 81 cod. pen.
In caso di reati in continuazione gli aumenti di pena possono essere esaminati dal giudice d'appello solo nei limiti della congruità della pena concordata; l'eventuale censura sull'entità degli incrementi deve tradursi in profili di illegalità
art. 545‑bis cod. proc. pen.
L'applicazione d'ufficio di pene sostitutive in appello non è ammessa se non è stata espressamente richiesta dalle parti; il giudice non può sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive senza specifica istanza delle parti
artt. 521, 522 cod. proc. pen.
La nozione di mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'accusa; modifiche mere di qualificazione o ruolo non integrazioni di immutazione salvo che non vi sia stravolgimento dell'addebito
art. 416 cod. pen.
Norma sulla associazione per delinquere; la sentenza fonda la responsabilità sulla valutazione combinata di intercettazioni e riscontri documentali per ricostruire la partecipazione
art. 533 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione della sentenza e sulla valutazione della prova; la Corte richiede che la valutazione degli indizi sia coerente e risponda alle obiezioni difensive
art. 417 e art. 203 cod. pen.
Regolano le misure di sicurezza per pericolosità sociale: l'applicazione richiede un accertamento concreto e motivato della pericolosità ai sensi di art. 133 c.p., non basato su presunzioni
art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
Limita il potere del giudice d'appello in materia di sostituzione delle pene detentive con pene alternative, quale eccezione al principio devolutivo
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le statuizioni sulle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- Chi definisce la propria posizione con un concordato sulla pena in appello (art. 599‑bis c.p.p.) rinuncia a molte censure: il ricorso in Cassazione sarà frequentemente inammissibile se verte su motivi già rinunciati o su valutazioni non ammissibili per il rito
- Nel patteggiamento in appello il giudice verifica soprattutto la congruità della pena complessiva concordata e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento o su questioni strumentali evase con la rinuncia
- Il giudice d'appello non può applicare d'ufficio pene sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti; le parti devono formulare istanza specifica per ottenere sanzioni alternative
- La nozione di immutazione del fatto è restrittiva: costituisce mutamento solo una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'accusa che arrechi un serio pregiudizio al diritto di difesa
- La valutazione della prova indiziaria deve essere logicamente coerente e confrontare le obiezioni difensive; se il giudice di merito fornisce adeguata motivazione sulle intercettazioni e riscontri documentali, la Cassazione tende a ritenere non viziato il giudizio
- L'applicazione di misure di sicurezza richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale basato sugli elementi di cui all'art. 133 c.p.; non è ammesso il ricorso a presunzioni generiche
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