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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15675/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 1999, con il quale venivano recuperati costi ritenuti indeducibili perché imputati all'annualità sbagliata, cioè al 1999 invece che al 1998. Una precedente sentenza della Corte di cassazione aveva confermato la legittimità del recupero. A seguito di tale giudicato, la società presentava istanza di rimborso per la maggiore imposta versata per il 1998, sostenendo che, essendo venuto meno il presupposto economico dell'indebito pagamento, dovessero essere riconosciuti anche gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, decorrenti dalla data del versamento. L'Amministrazione non accoglieva la domanda, si formava silenzio-rifiuto, e i giudici tributari di merito respingevano la pretesa. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la norma processuale richiamata dai giudici di merito sarebbe residuale e inapplicabile in presenza di una disciplina speciale sul rimborso degli interessi; prospettava inoltre questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando il diritto al rimborso nasce solo dopo una sentenza passata in giudicato che accerta la corretta imputazione temporale dei costi e quindi fa sorgere il presupposto della restituzione, trova applicazione l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, norma residuale e di chiusura, e non l'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, che presuppone un versamento non dovuto ab origine. Ne deriva che il dies a quo per la restituzione e per gli interessi decorre dal momento in cui si forma il giudicato che rende attuale il diritto al rimborso. La censura di incostituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata per l'oggettiva diversità delle situazioni poste a confronto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973

    Si applica ai casi di versamenti diretti o iscrizione a ruolo per imposta superiore a quella effettivamente dovuta per lo stesso periodo, cioè quando il versamento non era dovuto sin dall'origine; non è la norma applicabile quando il diritto al rimborso sorge solo dopo un giudicato successivo.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni da l pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    Ha carattere residuale e di chiusura del sistema; si applica quando il diritto alla restituzione nasce in un momento successivo al pagamento e il termine decorre dal verificarsi del presupposto restitutorio, nel caso di specie dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la corretta imputazione dei costi.

  • art. 2935 c.c.

    È richiamato per affermare che la richiesta di restituzione della maggiore imposta è proponibile nei limiti ordinari della prescrizione a partire dal formarsi del giudicato sul recupero dei costi.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata reputata manifestamente infondata perché la diversa disciplina degli interessi poggia su situazioni oggettivamente non omogenee.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il diritto al rimborso d'imposta sorge solo per effetto di un giudicato successivo che accerta una diversa imputazione temporale di costi o componenti di reddito, il termine per l'istanza di restituzione decorre dal momento in cui tale presupposto si realizza, non dalla data del pagamento originario.
  • L'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 opera come norma residuale e di chiusura: si applica in assenza di specifiche disposizioni sul rimborso e disciplina i casi in cui il presupposto restitutorio è sopravvenuto rispetto al pagamento.
  • L'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 riguarda invece l'ipotesi di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto per lo stesso periodo e non può essere esteso ai casi in cui il diritto al rimborso nasce solo dopo una pronuncia giudiziale definitiva.
  • Non è configurabile violazione dell'art. 3 Cost. se la diversa decorrenza degli interessi dipende da situazioni giuridiche oggettivamente diverse, cioè da un pagamento dovuto in forza di un accertamento legittimo da un lato e da un diritto alla restituzione sorto solo successivamente dall'altro.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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