Ordinanza n. 30/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva, dei seguenti atti: 1)comunicazione di divieto prosecuzione attività ID pratica 02397970449-18022021-1542 nota protocollo: REP¬_PROV_FM/FM-SUPRO 1199/18-02-2021. Legge n.241/1990 e s.m.i.; 2)REP_PROV_FM/FM-SUPRO/0001268 del 22/02/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di divieto di prosecuzione dell'attività e successivo atto amministrativo relativo alla medesima pratica
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della comunicazione di divieto di prosecuzione dell'attività identificata dalla pratica amministrativa e del successivo atto adottato dall'amministrazione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né descrive compiutamente l'attività interessata o il contenuto sostanziale degli atti impugnati. La ricorrente ha dichiarato di voler mantenere la causa in decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare. Ritenendo necessario, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire una più completa conoscenza della vicenda, ha disposto incombenti istruttori a carico dell'amministrazione intimata. In particolare, ha ordinato il deposito al più presto possibile di una dettagliata relazione sui fatti oggetto del contenzioso, nonché di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Ha inoltre disposto la comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
celerità, effettività e concentrazione del giudizio
I principi generali del processo amministrativo sono richiamati quale fondamento delle esigenze di acquisizione istruttoria e di definizione efficiente della controversia.
art. 2, comma 2, c.p.a.
celerità, effettività e concentrazione del giudizio
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 1 c.p.a., per giustificare la concentrazione e l'effettività dell'istruttoria processuale.
art. 46, comma 2, c.p.a.
dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso
La norma costituisce la base dell'ordine rivolto all'amministrazione di depositare una relazione sui fatti e gli ulteriori atti o documenti utili alla decisione.
Massime di principio
- Quando la causa non può essere decisa con completezza sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e degli ulteriori documenti utili, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.
- L'acquisizione istruttoria può essere disposta anche dopo la dichiarazione della parte di voler mantenere la causa in decisione, qualora il giudice la ritenga necessaria per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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