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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva, dei seguenti atti: 1)comunicazione di divieto prosecuzione attività ID pratica 02397970449-18022021-1542 nota protocollo: REP¬_PROV_FM/FM-SUPRO 1199/18-02-2021. Legge n.241/1990 e s.m.i.; 2)REP_PROV_FM/FM-SUPRO/0001268 del 22/02/2021.

Giustizia amministrativa202100426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di divieto di prosecuzione dell'attività e successivo atto amministrativo relativo alla medesima pratica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della comunicazione di divieto di prosecuzione dell'attività identificata dalla pratica amministrativa e del successivo atto adottato dall'amministrazione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né descrive compiutamente l'attività interessata o il contenuto sostanziale degli atti impugnati. La ricorrente ha dichiarato di voler mantenere la causa in decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare. Ritenendo necessario, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire una più completa conoscenza della vicenda, ha disposto incombenti istruttori a carico dell'amministrazione intimata. In particolare, ha ordinato il deposito al più presto possibile di una dettagliata relazione sui fatti oggetto del contenzioso, nonché di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Ha inoltre disposto la comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    celerità, effettività e concentrazione del giudizio

    I principi generali del processo amministrativo sono richiamati quale fondamento delle esigenze di acquisizione istruttoria e di definizione efficiente della controversia.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    celerità, effettività e concentrazione del giudizio

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 1 c.p.a., per giustificare la concentrazione e l'effettività dell'istruttoria processuale.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso

    La norma costituisce la base dell'ordine rivolto all'amministrazione di depositare una relazione sui fatti e gli ulteriori atti o documenti utili alla decisione.

Massime di principio

  • Quando la causa non può essere decisa con completezza sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e degli ulteriori documenti utili, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.
  • L'acquisizione istruttoria può essere disposta anche dopo la dichiarazione della parte di voler mantenere la causa in decisione, qualora il giudice la ritenga necessaria per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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