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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11266/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18/02/2022 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in 1 anno e 10 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 346-bis, comma 3, cod. pen., con aumento per continuazione; aveva revocato alcune sanzioni accessorie e applicato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per 1 anno e 7 mesi, oltre alla riduzione della confisca a euro 165.000,00. Deduceva due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella dosimetria della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (contestando l'uso di elementi quali la presunta gravità, la durata quinquennale e il danno all'immagine, nonché la valutazione della natura dei pagamenti erogati), con errata applicazione di artt. 62-bis e 133 cod. pen.; (2) errore nel diniego della sospensione condizionale della pena perché la Corte non avrebbe considerato l'estinzione del reato anteriore ai sensi dell'art. 167 cod. pen. e la successiva riabilitazione del 16/01/1998.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. In diritto ha ritenuto legittima e non contraddittoria la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la protrazione e la ripetitività delle condotte e l'alterazione della par condicio tra creditori della pubblica amministrazione. Ha altresì confermato la correttezza del discostamento dal minimo edittale e dell'aumento per continuazione, ammesso l'utilizzo di uno stesso elemento sotto profili diversi. Sul punto della sospensione condizionale ha ribadito che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. non estingue altri effetti penali rilevanti e che l'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. esclude la concessione del beneficio anche in presenza di riabilitazione; pertanto il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto corretto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 346-bis cod. pen.

    Norma del reato per cui è stata condannata la parte; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato nella formulazione richiamata e ha irrogato la pena conseguente

  • art. 317-bis cod. pen.

    Richiamata rispetto alle sanzioni accessorie originariamente applicate e poi revocate dalla Corte d'appello

  • art. 32 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle sanzioni accessorie; la Corte d'appello ha revocato le sanzioni richiamate

  • art. 32-quater cod. pen.

    Richiamato tra le sanzioni accessorie coinvolte nella decisione di revoca operata dalla Corte d'appello

  • art. 36 cod. pen.

    Richiamato tra le sanzioni accessorie coinvolte nella decisione della Corte territoriale

  • art. 37 e art. 31 cod. pen.

    Norme applicate per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (durata indicata dalla Corte d'appello)

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali: il ricorrente contestava la sua applicazione/valutazione nella dosimetria, ma la Corte di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione motivazionale della Corte d'appello

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di determinazione della pena e valutazione delle circostanze generiche: la Corte ha ammesso che stessi elementi possano influire su più aspetti della valutazione (nessuna violazione del principio del ne bis in idem)

  • art. 167 cod. pen.

    Estinzione del reato per decorso del tempo: la Corte ha ricordato che l'estinzione non estingue automaticamente gli altri effetti penali rilevanti ai fini di benefici come la sospensione condizionale

  • art. 164 cod. pen.

    Esclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha riportato condanna per delitto anche se è intervenuta riabilitazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale divieto, rendendo irrilevante la riabilitazione del 1998

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; la relazione è stata svolta nei limiti richiesti

Massime di principio

  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche può legittimamente tener conto della protrazione e ripetitività delle condotte: elementi di durata e ripetitività possono aumentare la gravità ai fini della dosimetria
  • Un medesimo fatto può essere valorizzato sotto profili diversi (es. per escludere attenuanti e per aumentare la pena per continuazione) senza violare il principio del ne bis in idem, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria
  • L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. non cancella automaticamente tutti gli effetti penali: alcuni effetti possono continuare a influenzare l'accesso a benefici (es. sospensione condizionale)
  • L'intervento di riabilitazione non è sempre sufficiente a rendere concedibile la sospensione condizionale della pena quando il codice prevede espressamente cause ostative (art. 164, comma 2, n. 1)
  • La violazione della par condicio tra creditori della pubblica amministrazione è valutata dalla giurisprudenza come fattore rilevante di allarme sociale e può giustificare una valutazione più severa della pena
  • In sede di cassazione il vizio di motivazione va dimostrato con riferimento a contraddizioni o mancanze specifiche: la Corte controlla se la motivazione territoriale abbia fornito ragioni coerenti e non meramente apparenti

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