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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14138/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un accordo di patteggiamento concluso davanti al GIP, con applicazione della pena di anni due e mesi otto di reclusione per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 73 D.P.R. 309/1990 e 448 c.p.p. In particolare, contestava la qualificazione del fatto come ipotesi non lieve ex art. 73, comma 1, e lamentava che la condotta dovesse essere ricondotta a una fattispecie diversa, in relazione anche all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La Corte rileva tuttavia che il motivo attiene proprio all'erronea qualificazione giuridica del fatto, censura non consentita nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la censura proposta non rientra tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo diretta a contestare l'erronea qualificazione giuridica del fatto in un giudizio definito con applicazione della pena su richiesta. La Corte ha inoltre osservato che, nel rito pattizio, la motivazione del giudice sulla qualificazione giuridica può essere sintetica purché risulti il compimento delle valutazioni pertinenti; l'imputato non ha interesse a censurarla come parziale o atomistica, né può rimettere in discussione il patto accettato. Nel caso concreto, il giudice aveva dato conto che la detenzione della sostanza era finalizzata alla cessione a terzi e non all'uso personale, valorizzando modalità di occultamento, confezionamento e ingente quantitativo, così escludendo la riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del rito di patteggiamento definito con sentenza impugnata.

  • art. 448 c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena; la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto non è consentita nei limiti indicati.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice contestata; il giudice ha ritenuto integrata la detenzione finalizzata alla cessione a terzi.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    ipotesi lieve che il giudice di merito ha escluso in ragione delle modalità di occultamento, confezionamento e dell'ingente quantitativo di sostanza.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con patteggiamento, il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza che investe l'erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se non rientra tra i motivi consentiti.
  • La natura pattizia del rito comporta che l'imputato, chiedendo e accettando la pena concordata, rinuncia a contestare con ricorso per cassazione il contenuto dell'accordo, salvo i vizi espressamente deducibili.
  • Nel patteggiamento, la motivazione del giudice sulla qualificazione giuridica del fatto può essere sintetica ed enunciativa, purché risulti che siano state compiute le valutazioni pertinenti sui dati fattuali rilevanti.
  • Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, possono essere valorizzati il quantitativo complessivo della sostanza, le modalità di occultamento e di confezionamento e ogni altro elemento indicativo della destinazione alla cessione a terzi, anziché all'uso personale.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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