Sentenza n. 663/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi su istanza notificata in data 24.9.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, alla luce della dichiarazione della ricorrente, non residuasse alcun interesse alla decisione. Il Comune ha preso atto della richiesta di declaratoria e non si è opposto alla compensazione delle spese; pertanto, il Collegio ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di revoca del recesso da un contratto di appalto e di riassegnazione dell'appalto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza notificata il 24 settembre 2025, con la quale aveva chiesto al Comune di Saviano di provvedere alla revoca della determinazione dirigenziale del 21 novembre 2024, recante il recesso dal contratto di appalto per la realizzazione di un micronido, e alla conseguente riassegnazione dell'appalto in suo favore. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere appreso, dalla memoria comunale del 7 gennaio 2026, dell'avvenuto espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e della successiva aggiudicazione; per tale ragione ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente, resa nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui alcuna utilità concreta conseguibile dalla pronuncia.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in relazione a un'azione avverso il silenzio-inadempimento, qualora eventi successivi rendano non più utile la decisione giudiziale.
- La mancata opposizione dell'amministrazione alla richiesta della parte ricorrente, unita alla sussistenza di giusti motivi, consente al giudice di compensare integralmente le spese di giudizio.
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