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Sentenza

Sentenza n. 5364/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 677 del 31 marzo 2025, pronunciata in esito al giudizio RG n. 5702/2024;

Giustizia amministrativa202505576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 677 del 31 marzo 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condannato il Ministero all'erogazione di € 2.000, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per l'ottemperanza deducendo il mancato adempimento del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 677 del 31 marzo 2025, passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto alla docente il diritto alla Carta elettronica per quattro anni scolastici, condannando il Ministero a erogare un buono elettronico di € 2.000, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione eccedente gli interessi, e a pagare € 1.314 di compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, con attribuzione al difensore. I ricorrenti hanno chiesto un termine per l'esecuzione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, includendo anche le spese liquidate nel giudizio presupposto: il difensore antistatario è titolare di un autonomo credito per tali spese. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivare dopo la scadenza del termine e la comunicazione della perdurante inottemperanza; l'eventuale compenso è posto a carico del Ministero e determinato in € 500, comprensivi di oneri e spese, se dovuto. Il Ministero è inoltre condannato alla penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine fino all'adempimento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Spese del giudizio di ottemperanza liquidate in € 1.000 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L'azione di ottemperanza è accoglibile quando risultino il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni deve essere decorso inutilmente prima che possa essere ordinata l'esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Dev’essere, infine, disposto, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore dei ricorrenti, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).

    In sede di ottemperanza la penalità di mora può essere determinata, come richiesto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e cessando con l'adempimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

Massime di principio

  • L'ottemperanza presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del titolo entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendone l'intervento sostitutivo in caso di persistente inadempimento.
  • Il difensore antistatario, in quanto titolare di un autonomo credito per le spese processuali attribuitegli nel titolo, può agire in ottemperanza per ottenerne l'esecuzione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute; decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e, se l'amministrazione non adempie, cessa alla scadenza del termine assegnato, dopo la quale spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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