Cassazione Penale, Ordinanza n. 00596/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto al trattamento sanzionatorio e alla conferma della condanna in appello, nei limiti di quanto emerge dal testo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un unico motivo di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62-bis, 20-bis, 163 e 133 cod. pen. Il ricorso si concentrava sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che, dopo la rinuncia a tutti i motivi di appello, residuava solo tale doglianza, ritenuta in sede di legittimità non consentita nei termini prospettati e comunque manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Sono stati evocati i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata.
art. 62 bis c.p.
Norma richiamata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
art. 20 bis c.p.
Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza ulteriore sviluppo nel testo.
art. 163 c.p.
Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza ulteriore sviluppo nel testo.
art. 133 c.p.
Norma richiamata in relazione alla valutazione del trattamento sanzionatorio e della congruità della motivazione del giudice di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova rivalutazione del merito, specie quando la censura riguarda la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e il giudice di appello abbia già fornito una motivazione congrua.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo entro limiti rigorosi: occorre evidenziare un vero vizio di legge o un vizio motivazionale rilevante, non una semplice richiesta di diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico e non apparente, delle ragioni che sorreggono la decisione, anche con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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