Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00596/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto al trattamento sanzionatorio e alla conferma della condanna in appello, nei limiti di quanto emerge dal testo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un unico motivo di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62-bis, 20-bis, 163 e 133 cod. pen. Il ricorso si concentrava sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che, dopo la rinuncia a tutti i motivi di appello, residuava solo tale doglianza, ritenuta in sede di legittimità non consentita nei termini prospettati e comunque manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Sono stati evocati i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata.

  • art. 62 bis c.p.

    Norma richiamata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 20 bis c.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza ulteriore sviluppo nel testo.

  • art. 163 c.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza ulteriore sviluppo nel testo.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione del trattamento sanzionatorio e della congruità della motivazione del giudice di appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova rivalutazione del merito, specie quando la censura riguarda la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e il giudice di appello abbia già fornito una motivazione congrua.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo entro limiti rigorosi: occorre evidenziare un vero vizio di legge o un vizio motivazionale rilevante, non una semplice richiesta di diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico e non apparente, delle ragioni che sorreggono la decisione, anche con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.