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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17156/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per il reato previsto dagli artt. 110, 81, 588, commi 1 e 2 c.p., lamentando, tra l'altro, vizio di motivazione per la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione. Il motivo centrale riguarda la corretta determinazione della pena di riferimento ai fini del calcolo del termine prescrizionale, tenuto conto che il comma 2 dell'art. 588 c.p. è stato ritenuto aggravante ad effetto speciale che modifica la pena prevista dal primo comma e risulta più grave della recidiva contestata.

La decisione

La Corte suprema ha ritenuto il primo motivo fondato. Ha qualificato l'art. 588, comma 2, c.p. come aggravante ad effetto speciale che altera la pena-base e pertanto più grave rispetto alla recidiva; ha applicato l'art. 63, comma 4, c.p. per considerare la recidiva come circostanza ad effetto speciale meno grave. Per il fatto commesso il 1/03/2014 la pena massima risultante dall'art. 588, comma 2, vigente al tempo del fatto, è di 5 anni; tale pena è stata aumentata di un terzo per la recidiva (arrivando a 6 anni e 8 mesi) e poi aumentata della metà ai sensi dell'art. 161 c.p., portando il termine prescrizionale complessivo a 10 anni, con prescrizione intervenuta il 1/03/2024. Poiché la sentenza di merito è del 16/06/2024 e non risultano sospensioni del termine, il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto.

Norme richiamate

  • art. 588 c.p.

    Il comma 2 è stato considerato un'aggravante ad effetto speciale che modifica anche la pena prevista dal primo comma; tale qualificazione rende l'aggravante più grave della recidiva contestata.

  • art. 63, comma 4 c.p.

    Applicato per trattare la recidiva come circostanza ad effetto speciale meno grave rispetto all'aggravante del comma 2 dell'art. 588, incidendo così sulla determinazione della pena da cui calcolare il termine di prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Utilizzato per aumentare del 50% il termine prescrizionale dopo che la pena massima era già stata aumentata per recidiva; contribuisce al calcolo finale del termine di prescrizione.

  • art. 110 e art. 81 c.p.

    Richiamati come norme sulla concorso di persone nel reato e sulla determinazione della pena quando si applicano più norme o circostanze aggravanti; impiego formale nel capo di imputazione.

Massime di principio

  • Se una circostanza è qualificata come aggravante ad effetto speciale e modifica la pena-base, va considerata più grave rispetto ad altre circostanze (es. recidiva) per la determinazione della pena da cui calcolare la prescrizione.
  • Per il calcolo del termine di prescrizione si parte dalla pena massima prevista dalla norma applicabile al momento del fatto; gli eventuali aumenti (es. per recidiva) vanno sommati prima di compiere ulteriori aumenti previsti da altre norme (es. art. 161 c.p.).
  • Quando dalla computazione complessiva del termine prescrizionale risulta che la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di condanna definitiva, la sentenza di condanna deve essere annullata per estinzione del reato senza rinvio, salvo che risultino sospensioni del termine prescrizionale.
  • In casi simili è essenziale verificare: a) la data del fatto, b) la versione della norma vigente al momento del fatto, c) la qualificazione delle circostanze aggravanti (se ad effetto speciale o meno), d) la presenza di recidiva e di altre cause di aumento, e) eventuali sospensioni del termine di prescrizione.

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