Cassazione Civile, Ordinanza n. 29629/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato tempestivo completamento, da parte dell'ente datore di lavoro, della procedura di graduazione/pesatura degli incarichi dirigenziali medici, con conseguente pretesa del dirigente al risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. In primo grado la domanda era stata accolta e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione l'azienda sanitaria ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., sostenendo che la parte variabile della retribuzione sarebbe stata assorbita nel fondo per l'indennità di risultato, così da escludere una ulteriore pretesa risarcitoria e, comunque, che non vi fosse inadempimento imputabile perché la pesatura degli incarichi costituiva attività complessa, avviata comunque nel 2007; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulle eccezioni concernenti l'accettazione da parte del lavoratore di una retribuzione di posizione unificata e l'inimputabilità del ritardo all'ente. La ricorrente ha inoltre insistito sulla compensatio lucri cum damno, sostenendo che le voci di busta paga non consentissero di escludere un vantaggio economico compensabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso cause di non imputabilità dell'ente per il ritardo nella graduazione degli incarichi e che le censure della ricorrente mirassero in sostanza a ottenere una diversa valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso rilievo all'asserita accettazione contrattuale di una retribuzione di posizione unificata, considerandola affermazione generica e comunque incompatibile con l'art. 2077 c.c. e con l'art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001, che impediscono alla contrattazione individuale di peggiorare il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva. Quanto alla compensatio lucri cum damno, ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui la documentazione prodotta non consentiva una chiara imputazione delle poste economiche e che l'onere di una dettagliata ricostruzione contabile gravava sull'ente pagatore; mancando una specifica replica a tale accertamento, il motivo è stato respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova: il datore di lavoro deve provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
art. 1218 c.c.
È richiamato per fondare la responsabilità contrattuale del datore di lavoro in caso di inadempimento dell'obbligo di graduazione/pesatura degli incarichi.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per la denunciata violazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
La Corte osserva che l'asserita omessa pronuncia su questioni di diritto non comporta cassazione se il giudice di merito è comunque pervenuto alla soluzione giuridica corretta.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per rinviare alle motivazioni di un precedente della stessa Corte sul medesimo tema.
art. 2077 c.c.
La contrattazione individuale non può derogare in senso peggiorativo alle previsioni della contrattazione collettiva.
art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001
È richiamato quale norma che impedisce al contratto individuale di superare in danno del lavoratore il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva.
art. 111, comma 2, Cost.
È evocato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 384 c.p.c.
La Corte richiama il potere di correggere la motivazione e di enunciare le ragioni giuridiche della decisione anche in caso di motivazione omessa su questione di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare come violazione di legge una critica che, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- In tema di dirigenza medica, l'omessa o ritardata graduazione e pesatura degli incarichi può integrare inadempimento della pubblica amministrazione e legittimare una domanda risarcitoria per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, purché il dirigente alleghi la fonte del diritto e l'inadempimento del datore di lavoro.
- Sul datore di lavoro grava l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento quando sia dedotto il mancato completamento di una procedura dovuta e il relativo danno da perdita di chance.
- La contrattazione individuale non può validamente comportare rinuncia generica o peggiorativa ai diritti derivanti dalla contrattazione collettiva, né può giustificare l'eliminazione di emolumenti previsti dal sistema collettivo in danno del lavoratore.
- L'eccezione di compensatio lucri cum damno richiede una chiara e documentata ricostruzione delle poste economiche contrapposte; in mancanza di elementi contabili idonei, il giudice può respingerla sul piano probatorio anche a prescindere dalla sua astratta fondatezza giuridica.
- L'omessa pronuncia su una questione puramente giuridica non comporta cassazione quando la decisione impugnata abbia comunque risolto correttamente il problema di diritto, potendo la Corte di cassazione correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c.
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