Sentenza n. 152/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 3780/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3780/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta Docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'importo annuo di euro 500,00 con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. L'amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine per l'adempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in esecuzione del titolo. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, dovrà operare quale commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina relativa all'assenza di compenso nei giudizi di ottemperanza concernenti condanne pecuniarie. Ha inoltre precisato l'obbligatorietà del munus di ausiliario del giudice, le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ravvisato i presupposti in presenza di un titolo passato in giudicato e dell'inadempimento dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie, il cui inutile decorso consente l'attivazione dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina sull'assenza di compenso del commissario ad acta è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base del principio per cui le spese seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione decorrente dalla notificazione del titolo.
- In presenza di una condanna pecuniaria definitivamente accertata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale pagamento delle somme dovute, assegnando un termine e prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza esercita un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico può essere svolto senza compenso ulteriore se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice e inserendo la documentazione nel fascicolo telematico.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una fattispecie di responsabilità amministrativa.
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