Ordinanza n. 4475/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. 42195 dell’11 dicembre 2025 adottata dalla I Divisione del Servizio concorsi del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con cui è stato negato il differimento delle prove fisiche richiesto dal ricorrente nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 marzo 2025; per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti del concorso, ivi compresi l’art. 12, comma 7, il bando e il calendario concorsuale previsto per lo svolgimento dell’accertamento dell’efficienza fisica, pubblicato in data 10 novembre 2025 sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, ove interpretati nel senso di precludere il differimento delle prove richiesto dal ricorrente e di consentire, quindi, l’esclusione del medesimo dal concorso; ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti o interessi legittimi del ricorrente ivi incluse le “Disposizioni per l’accertamento dell’efficienza fisica” pubblicate in data 25 novembre 2025 sul sito web istituzionale dell’Amministrazione resistente; nonché, per quanto di interesse, l’art. 17, comma 2, del D.M. 9 settembre 2022, n. 168; e per l’adozione delle misure cautelari volte a riammettere il ricorrente al concorso e a consentirgli di svolgere le prove di efficienza fisica in una sessione straordinaria fissata in una data compatibile con il suo recupero dalla condizione di infortunio in cui versa, anche provvedendo all’ammissione alle successive prove orali posticipando le verifiche di efficienza fisica del ricorrente ad un momento successivo; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla prosecuzione dell’iter selettivo nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 2 luglio 2026: – del giudizio di non idoneità conseguito dal ricorrente all’esito della prova orale sostenuta in data 5 maggio 2026, concretatosi nell’attribuzione della votazione di 14/30, inferiore alla soglia minima di idoneità di 18/30 prevista dall’art. 19, comma 2, del bando di concorso, senza alcuna motivazione; – del verbale n. 76 del 5 maggio 2026 e dei relativi allegati, nella parte in cui documentano l’attribuzione al ricorrente della votazione di 14/30 e la conseguente formulazione del giudizio di non idoneità, non motivato; – del conseguente provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, derivante dal mancato superamento della prova orale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del bando; – del verbale n. 1 del 27 maggio 2025, nella parte concernente la determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale; – del verbale n. 44 del 27 gennaio 2026, nella parte in cui, pur disciplinando le operazioni di estrazione e lo svolgimento delle sedute orali, non reca l’individuazione di parametri applicativi e modalità di valutazione idonei a rendere minimamente motivabile il punteggio attribuito ai candidati; – del decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 26 giugno 2026, con il quale sono state approvate la graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori del concorso; – della graduatoria finale allegata al predetto decreto, nella parte in cui non contempla la posizione dell’odierno ricorrente tra i candidati idonei; – del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 26 giugno 2026, con il quale è stato disposto lo scorrimento integrale della graduatoria in favore di n. 33 candidati, classificatisi come idonei non vincitori, collocati dalla posizione n. 197 alla posizione n. 229; – nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo, ancorché di estremo e contenuto non conosciuti E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte a preservare la concreta utilità della tutela richiesta e, segnatamente, a disporre la tempestiva rinnovazione della prova orale sostenuta dal ricorrente dinanzi a una Commissione esaminatrice in diversa composizione, previamente munita di criteri di valutazione specifici, analitici e idonei a rendere intellegibile il percorso logico-valutativo NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la rinnovazione della prova orale del ricorrente dinanzi a una Commissione in diversa composizione, nonché mediante la conseguente riedizione, nei suoi confronti, delle ulteriori fasi della procedura concorsuale; nonché, ove la tutela reintegratoria dovesse risultare in tutto o in parte impossibile, non satisfattiva o comunque tardiva, alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento per equivalente di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo operato amministrativo, oltre interessi, rivalutazione monetaria e ogni altro accessorio di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di differimento delle prove fisiche e, con motivi aggiunti, giudizio di non idoneità alla prova orale con conseguente esclusione dal concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del differimento delle prove di efficienza fisica richiesto a causa di una condizione di infortunio, deducendo l'illegittimità degli atti concorsuali nella parte in cui avrebbero precluso il differimento e determinato la sua esclusione dalla procedura. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il voto di 14/30 riportato nella prova orale, inferiore alla soglia minima di 18/30 prevista dal bando, sostenendo che il giudizio di non idoneità fosse privo di motivazione e che i criteri e le modalità di valutazione stabiliti dalla commissione non fossero specifici, analitici e idonei a rendere intelligibile il percorso logico-valutativo seguito. Ha chiesto la sospensione degli atti, la riammissione o la prosecuzione dell'iter concorsuale, la rinnovazione della prova orale dinanzi a una commissione in diversa composizione e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la definizione del merito, ritenendo che, alla luce delle doglianze relative agli esiti della prova orale e all'esclusione dal concorso, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante una rapida trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta la sospensione degli atti, né la riammissione al concorso, né la rinnovazione della prova orale o altra misura direttamente satisfattiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari rappresentate dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente garantite mediante una sollecita definizione dell’udienza pubblica per l’esame del merito del ricorso
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una rapida fissazione dell'udienza di merito, di accogliere l'istanza cautelare a tale limitato fine, senza adottare una sospensione o una misura cautelare anticipatoria sul contenuto della controversia.
art. 19, comma 2, del bando di concorso
soglia minima di idoneità di 18/30
Prevede la soglia minima di punteggio per il superamento della prova orale, secondo quanto riferito nell'ordinanza.
art. 7, comma 3, del bando di concorso
conseguente provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico
Collega il mancato superamento della prova orale all'esclusione dalla procedura concorsuale, secondo quanto indicato nell'ordinanza.
art. 30 c.p.a.
Costituisce la base normativa delle domande risarcitorie, in forma specifica e per equivalente, formulate dal ricorrente; tali domande non sono decise nella fase cautelare.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della rapida definizione del giudizio, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato né adottare misure direttamente satisfattive.
- La contestazione cautelare degli esiti di una prova concorsuale e della conseguente esclusione può essere trattata mediante la misura della sollecita fissazione del merito quando la controversia richiede un esame compiuto delle doglianze relative alla motivazione del punteggio e ai criteri di valutazione.
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