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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19196 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R.A. aveva impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007, sostenendo che gli immobili fossero rurali e strumentali all'attività agricola e, quindi, esenti dall'imposta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza della CTR e, in secondo luogo, la violazione di legge per l'erronea applicazione retroattiva del regime di accatastamento in categoria D/10 previsto dal D.L. n. 70 del 2011 a immobili accatastati nel 2009 e nel 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo il contrasto tra motivazione e dispositivo un mero errore materiale correggibile mediante rettifica, non un vizio da far valere con ricorso per cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo: la retroattività quinquennale prevista dal D.L. n. 70 del 2011 opera soltanto per le domande di classamento presentate secondo la procedura introdotta da tale decreto e non può essere applicata a precedenti richieste di accatastamento del 2009 e del 2010. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato i ricorsi originari del contribuente, rendendo dovuta l'ICI contestata. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre gli eredi sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.200 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    Il contrasto tra motivazione e dispositivo, quando non impedisce di comprendere la decisione nel suo complesso, costituisce un errore materiale e non determina la nullità della sentenza.

  • Artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    Gli errori materiali presenti in una sentenza devono essere fatti correggere mediante il procedimento di rettifica, anziché essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito nella L. n. 133 del 1994

    Gli immobili riconosciuti rurali e iscritti in catasto nelle categorie A/6 o D/10, quando sussistono i requisiti di legge, non sono soggetti all'ICI.

  • D.L. n. 70 del 2011, art. 7

    effetto retroattivo "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"

    La retroattività quinquennale del riconoscimento catastale della ruralità si applica esclusivamente alle domande presentate mediante la procedura prevista dal decreto e non si estende ad accatastamenti eseguiti anteriormente secondo procedure diverse.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI derivante dalla ruralità, non è sufficiente che l'immobile sia concretamente utilizzato per l'attività agricola: assumono rilievo anche l'accatastamento nella categoria catastale appropriata e la sussistenza dei requisiti normativi.
  • La retroattività del riconoscimento catastale deve essere applicata restrittivamente: il beneficio quinquennale vale solo se il contribuente ha seguito la procedura espressamente prevista dalla norma che lo contempla.
  • Un errore evidente di coordinamento tra motivazione e dispositivo è normalmente un errore materiale, da correggere con rettifica, e non un motivo autonomo di ricorso per cassazione.
  • Nel contenzioso tributario occorre verificare sia la categoria catastale attribuita sia la data e la procedura con cui essa è stata richiesta, perché una variazione catastale successiva non produce automaticamente effetti retroattivi sulle annualità pregresse.

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