Ordinanza n. 333/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del Giudizio di presa d'atto dell'ottemperanza alle prescrizioni n. A.12, A.16, A.19 e A.20 di cui al D.M. VIA n. 70/2011 (relativamente alla Centrale di compressione gas di Sulmona), emesso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo il 13 luglio 2023, n. 3968 (doc. 11); - degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto; - di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di presa d'atto dell'ottemperanza alle prescrizioni ambientali ante operam relative alla centrale di compressione gas di Sulmona
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Sulmona ha impugnato il giudizio regionale del 13 luglio 2023, n. 3968, relativo alla presa d'atto dell'ottemperanza alle prescrizioni A.12, A.16, A.19 e A.20 contenute nel decreto VIA n. 70/2011, riguardante la centrale di compressione gas di Sulmona, parte del progetto del metanodotto Sulmona-Foligno inserito nella Rete Adriatica e nella rete nazionale dei gasdotti. Il Comune ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il giudizio di conformità fosse erroneo perché il precedente provvedimento VIA sarebbe divenuto inefficace per decorso del termine e perché le prescrizioni ante operam non sarebbero state rispettate. Ha inoltre chiesto, ove necessario, lo svolgimento di un'istruttoria sulla ricostruzione del procedimento. Le amministrazioni resistenti e la controinteressata hanno eccepito l'incompetenza funzionale del TAR Abruzzo e contestato la fondatezza delle censure, anche alla luce dei precedenti giurisdizionali intervenuti tra le parti.
La decisione
Il TAR Abruzzo ha esaminato preliminarmente e accolto l'eccezione di incompetenza funzionale, senza pronunciarsi sulle censure relative all'efficacia del provvedimento VIA, all'ottemperanza alle prescrizioni o alla necessità dell'istruttoria. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.a., sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'art. 135 c.p.a. L'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. comprende le controversie concernenti infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o nella rete nazionale dei gasdotti. La centrale di compressione e il metanodotto cui essa pertiene sono stati qualificati come componenti di un'infrastruttura della rete nazionale del gas, destinata a incidere sulla capacità di trasporto e sulla funzionalità complessiva della rete. Tale competenza si estende non soltanto agli atti autorizzativi principali, ma a tutte le manifestazioni di pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione dell'infrastruttura. È stata quindi ritenuta irrilevante la qualificazione dell'atto impugnato come mero segmento procedimentale della procedura complessiva, poiché la controversia riguarda comunque un atto incidente sulla possibilità operativa della rete nazionale: la mancata realizzazione della centrale impedirebbe la realizzazione del progetto. Il ricorso può essere riassunto davanti al TAR Lazio, sede di Roma, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, c.p.a.
Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge.
Attribuisce al TAR Lazio, sede di Roma, la competenza funzionale inderogabile sulle controversie rientranti nell'art. 135 c.p.a.
art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 2
La competenza funzionale del TAR Lazio comprende tutte le controversie relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete nazionale dei gasdotti, senza limitarsi agli atti autorizzativi principali.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del ricorso davanti al giudice dichiarato competente, nei termini e con gli effetti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, prevista per le controversie relative a infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete nazionale dei gasdotti, riguarda non soltanto i provvedimenti autorizzativi principali, ma ogni manifestazione di pubblici poteri che incida, anche indirettamente, sulla costruzione o sulla possibilità operativa dell'infrastruttura.
- La controversia concernente un segmento procedimentale relativo a una centrale di compressione o a un metanodotto non è sottratta alla competenza funzionale del TAR Lazio quando l'atto impugnato può incidere sulla realizzazione del progetto unitario inserito nella rete nazionale dei gasdotti.
- La ratio della competenza funzionale accentrata è assicurare la trattazione unitaria delle controversie suscettibili di incidere sulla funzionalità, sulla continuità e sull'affidabilità della rete nazionale di trasporto del gas; pertanto, la rilevanza nazionale dell'infrastruttura prevale sulla sua localizzazione territoriale.
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