Ordinanza n. 388/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale di Lamezia Terme n. 170 del 5 giugno 2026, recante la revisione della pianta organica delle farmacie e la riperimetrazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche
Esito
Favorevole al ricorrente (titolari di farmacia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione comunale di revisione della pianta organica delle farmacie e di riperimetrazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi i pareri dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dell’Ordine dei Farmacisti non recepiti dall’Amministrazione. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. In udienza è stata rappresentata la proposizione, da parte di altri titolari di farmacie del medesimo Comune, di ricorsi analoghi contro la stessa deliberazione, tutti corredati da istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza. Considerata la peculiarità delle questioni e la sopravvenuta proposizione di ricorsi analoghi, ha disposto la trattazione unitaria delle domande cautelari in una successiva camera di consiglio. Nelle more, per mantenere integra la res adhuc integra, ha sospeso interinalmente l’esecuzione della deliberazione impugnata fino alla camera di consiglio fissata per il 2 settembre 2026. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per l’adozione della misura cautelare interinale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
legge n. 475/1968
È richiamata quale normativa oggetto della revisione della pianta organica delle farmacie e della riperimetrazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche; il testo non espone l’interpretazione di specifiche disposizioni.
Massime di principio
- Quando la medesima misura amministrativa è impugnata con ricorsi cautelari analoghi da più soggetti e le questioni presentano peculiare complessità o connessione, il giudice può disporre una trattazione unitaria delle domande cautelari in una successiva camera di consiglio.
- Per mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla trattazione collegiale delle domande cautelari connesse, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente l’esecuzione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
- La decisione sulle spese della fase cautelare può essere riservata alla successiva camera di consiglio quando la misura adottata ha natura interinale e il giudizio cautelare non è ancora definito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →