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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11245/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una fondazione aveva presentato istanza di rimborso per la maggiore IRAP versata negli anni dal 2008 al 2012, sostenendo di dover applicare l'aliquota ridotta del 3,9% invece di quella dell'8,5% in ragione della propria natura di persona giuridica privata, attestata da una nota prefettizia del 2015. L'ufficio aveva riconosciuto in autotutela il rimborso solo per le annualità 2011 e 2012 e aveva respinto le altre per tardività, applicando il termine di decadenza di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che il provvedimento prefettizio fosse meramente ricognitivo e che il dies a quo per il rimborso coincidesse con la data del versamento. In cassazione la fondazione denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa, per non avere spiegato perché si applicasse l'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 anziché l'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione di legge per avere individuato il termine di decorrenza nel pagamento e non nella nota prefettizia, che secondo la ricorrente avrebbe avuto natura costitutiva e avrebbe fatto sorgere solo allora il presupposto per la restituzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza di appello conteneva una motivazione graficamente esistente e comprensibile, dalla quale emergeva con chiarezza la ragione della decisione: la nota prefettizia era stata considerata meramente ricognitiva di una situazione già risultante dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, sicché il termine di decadenza decorreva dal versamento. Nel merito ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, perché il diritto al rimborso non era sorto dopo il pagamento per effetto di un evento sopravvenuto, ma dipendeva dalla qualificazione originaria dell'ente e della relativa aliquota IRAP applicabile. Ha quindi confermato la tardività dell'istanza per gli anni non riconosciuti e condannato la ricorrente alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è riconducibile al vizio di nullità della sentenza solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione rilevante in cassazione si configura solo nei casi estremi di assenza materiale o grafica della giustificazione della decisione, non per il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza come parametro del vizio denunciato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per i tributi diretti, la domanda di rimborso è soggetta a un termine di decadenza decorrente dal versamento quando l'indebito esiste fin dall'origine.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È norma residuale e di chiusura: quando il diritto alla restituzione sorge successivamente al pagamento, la domanda può essere proposta entro due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione.

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per identificare il rifiuto tacito della restituzione impugnabile nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di una reale giustificazione percepibile, non quando la motivazione sia sintetica o ritenuta non condivisibile nel merito.
  • In tema di rimborso di imposte dirette, l'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 si applica se il pagamento era indebito fin dall'origine; se invece il diritto alla restituzione nasce solo dopo il versamento per un evento successivo, opera l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 come disciplina residuale.
  • La decorrenza del termine per chiedere il rimborso non può essere spostata in avanti sulla base di un atto meramente ricognitivo di una situazione già esistente, quando tale atto non costituisce il presupposto sostanziale del diritto alla restituzione.
  • Ai fini del rimborso tributario, la qualificazione dell'atto amministrativo come costitutivo o ricognitivo è decisiva per individuare il dies a quo della decadenza.
  • La nota o attestazione amministrativa che si limiti a prendere atto di dati e iscrizioni preesistenti non fa sorgere, di regola, un nuovo termine per la presentazione dell'istanza di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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