Cassazione Penale, Sentenza n. 21981/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Pascalis impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente articolava due motivi principali: (1) contestava la qualificazione come "cassa comune" del denaro che gli era stato affidato dal capo dell'organizzazione (Fernando Nocera), sostenendo che si trattasse di denaro personale del Nocera e non di fondi dell'associazione, e che, al più, la sua condotta costituiva favoreggiamento reale; denunciava inoltre la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale su tale punto; (2) contestava la ricostruzione del Tribunale circa la sussistenza di una partecipazione stabile all'organizzazione, sostenendo che i suoi rapporti con Nocera configurassero al più mera contiguità compiacente o disponibilità occasionale, non la messa a disposizione durevole richiesta per il reato associativo. Il ricorrente censurava singoli elementi indiziari (presunta cripticità di riferimenti alle armi, occasionalità di alcune condotte, mancata concretizzazione di alcune azioni richieste da Nocera) e richiamava la giurisprudenza che distingue tra contiguità e stabile apporto associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, confermando che il Tribunale di Lecce aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa. Il Collegio ha valorizzato in modo sinottico diversi elementi indizianti: il fatto che De Pascalis fosse informato da Nocera delle azioni intimidatorie pianificate dalla consorteria; la sua collaborazione nell'individuare abitazioni e autovetture di potenziali vittime; aver determinato Nocera a compiere un attentato incendiario; la disponibilità a fornire armi in favore di Nocera (riferimenti espliciti nelle intercettazioni); l'offerta di supporto per la rimozione o simulazione di noleggio al fine di eludere controlli; la consegna di indumenti tramite De Pascalis per il sostentamento di detenuti riconducibili al sodalizio. Considerata nel suo insieme, tale serie di condotte è stata ritenuta idonea a dimostrare lo stabile inserimento e la messa a disposizione dell'indagato a favore dell'organizzazione. La Corte ha inoltre richiamato i principi secondo cui, in sede di legittimità su misure cautelari, non è ammesso un rinnovato apprezzamento critico degli elementi probatori se non è dimostrata violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto e il provvedimento impugnato confermato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma
Il reato si perfeziona con l'appartenenza all'associazione mafiosa; la partecipazione può emergere anche da forme non appariscenti e richiede la messa a disposizione durevole e continua delle proprie risorse per il perseguimento dei fini criminosi; la prova dell'inserimento può ricavarsi anche da attività significative svolte nell'interesse dell'associazione
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
lett. b) errata applicazione della legge penale; lett. e) mancanza e manifesta illogicità della motivazione
Le censure in cassazione devono riguardare violazioni di legge o mancanza/manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato; non è consentito rinnovare la valutazione degli elementi probatori
art. 273 cod. proc. pen.
richiami alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
Per l'adozione di misure cautelari personali è sufficiente un quadro di gravi indizi, valutato nella sua globalità e non secondo i criteri più rigorosi richiesti per la decisione di merito
art. 274 cod. proc. pen.
Collegato all'art. 273 in tema di esigenze cautelari; il rigetto dell'istanza di riesame è stato confermato per la persistenza delle esigenze cautelari fondate sui gravi indizi
art. 192 cod. proc. pen.
commi richiamati nella motivazione
La Corte ricorda che i criteri di precisione e concordanza degli indizi richiesti per la decisione di merito non sono pienamente sovrapponibili al giudizio cautelare sui gravi indizi
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Principio sul controllo della Corte suprema in tema di misure cautelari: verifica della congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto, senza rinnovare il giudizio di merito
Sez. U., n. 33745 del 12/07/2005 (Mannino) e altre pronunce citate
Chiarimenti giurisprudenziali sulla natura della partecipazione a 416-bis: forme di partecipazione molteplici, possibile acquisizione di prova della partecipazione anche da attività significative, esigenza di stabile inserimento o contributi rilevanti
Massime di principio
- La qualificazione di somme come "cassa comune" dell'associazione può essere desunta dal contesto e dalla funzione dei passaggi di denaro, ma anche in assenza di tale qualificazione una pluralità di condotte che concorrono alla vita e agli scopi dell'associazione può dimostrare la partecipazione.
- Per configurare il reato di partecipazione a 416-bis non è necessaria un'attività appariscente: rileva la messa a disposizione durevole e la stabile inserzione nell'organizzazione, valutabili anche mediante la concatenazione sinottica di più atti (informazioni, procuramento armi, agevolazioni operative, sostentamento dei detenuti, ecc.).
- Condotte sporadiche o rapporti di mera frequentazione possono non essere sufficienti; tuttavia, atti differenti e ripetuti che favoriscono le attività intimidatorie o operative del sodalizio possono costituire prova della messa a disposizione.
- La distinzione tra partecipazione, concorso esterno e favoreggiamento reale dipende dalla natura, continuità e finalità del contributo: l'aiuto occasionale e limitato tende verso il favoreggiamento o la contiguità, l'apporto stabile e diretto verso la partecipazione o, se esterno ma funzionale, il concorso esterno.
- In sede di impugnazione di misure cautelari in Cassazione il sindacato si limita a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione; non è ammesso un nuovo apprezzamento libero delle prove senza dimostrare vizio di legge o manifesta illogicità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →