Cassazione Penale, Ordinanza n. 23633/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna a un anno e un mese di reclusione per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e per oltraggio a pubblico ufficiale. I quattro motivi erano ritenuti dalla Corte manifestamente infondati e non confrontati con la motivazione d’appello. Con il primo motivo si sosteneva, in relazione all’art. 75 d.lgs. 159/2011, che la violazione del divieto di uscire oltre l’orario imposto dalla misura di prevenzione non integrerebbe reato se non accompagnata, in quell’occasione, da ulteriori reati. Con il secondo motivo, per l’art. 341-bis c.p., si deduceva che i pubblici ufficiali avrebbero dichiarato di non essersi sentiti offesi dalla condotta dell’imputato. Con il terzo motivo si contestava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il quarto motivo si censurava il diniego delle attenuanti generiche, richiamando in modo inconferente una pronuncia della Corte costituzionale e valorizzando il fatto che l’imputato avesse scontato pene per altri reati in detenzione domiciliare senza evadere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: per la violazione della sorveglianza speciale, la norma punisce la mera inosservanza delle prescrizioni, incluse quelle sugli orari di permanenza; per l’oltraggio, è sufficiente che le espressioni siano oggettivamente offensive dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale, senza che rilevi la mancata soggettiva percezione di offesa da parte del destinatario; il diniego della particolare tenuità del fatto era adeguatamente motivato richiamando l’offensività non minima e l’abitualità desunta dai precedenti; il diniego delle attenuanti generiche era logico, poiché l’argomento difensivo sulla condotta in detenzione domiciliare era stato valorizzato in senso sfavorevole, essendo l’imputato comunque recidivato in ulteriori reati. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale è penalmente rilevante per la mera inosservanza delle prescrizioni imposte, senza che sia necessario che in quella occasione siano stati commessi ulteriori reati.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Tra le prescrizioni della sorveglianza speciale rientra quella di non rincasare oltre e di non uscire prima degli orari stabiliti nel decreto di applicazione.
art. 341-bis cod. pen.
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si integra quando le espressioni hanno contenuto oggettivamente offensivo dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale, essendo tutelato anche l’interesse al buon funzionamento della pubblica amministrazione.
art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando il fatto non presenta alcuna minima offensività e quando emergono elementi di abitualità, anche desunti dai precedenti dell’imputato, valutati secondo i criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 133, comma 1, cod. pen.
È il parametro richiamato per il giudizio sulla tenuità dell’offesa e per valorizzare elementi sintomatici di abitualità e gravità concreta del fatto.
Massime di principio
- La violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale è punibile per la sola inosservanza della prescrizione, senza che occorra la commissione contestuale di altri reati.
- Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale è decisivo il contenuto oggettivamente offensivo della condotta o delle espressioni, non la percezione soggettiva dell’offesa da parte del pubblico ufficiale.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice deve verificare l’effettiva offensività concreta della condotta e può escludere il beneficio ove emergano indici di abitualità desumibili dai precedenti dell’imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica, anche valorizzando negativamente la reiterazione di ulteriori reati dopo condotte già agevolate in esecuzione domiciliare.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure generiche o manifestamente infondate che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
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