Cassazione Civile, Ordinanza n. 37622/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta in via principale contro alcuni documenti prodotti dalla società resistente in un diverso giudizio pendente tra le stesse parti. Tali documenti attestavano, secondo la parte attrice, la definizione per estinzione di una procedura esecutiva. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, rilevando che l’attore non aveva specificamente allegato né provato la falsità dei fatti attestati nei documenti, ma si era limitato a contestarne la regolarità formale e quindi l’idoneità a valere come atti pubblici con fede privilegiata. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva, con due motivi sostanzialmente unitari, violazione di varie norme processuali e sostanziali in tema di querela di falso, prova documentale e efficacia degli atti pubblici, sostenendo che la querela fosse lo strumento corretto per contestare la fede privilegiata dei documenti e che la sentenza d’appello fosse illogica e viziata per mancata corretta applicazione degli artt. 221 e seguenti c.p.c. e dell’art. 2700 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse corretta nel distinguere tra: da un lato, la contestazione della verità o falsità dei fatti attestati in un atto pubblico dotato di fede privilegiata, che è oggetto della querela di falso; dall’altro, la contestazione dei requisiti formali necessari perché un documento possa qualificarsi come atto pubblico e quindi godere della fede privilegiata, questione che attiene invece alla sua efficacia probatoria e va valutata nel giudizio in cui il documento è prodotto. La Corte ha inoltre affermato che il ricorrente non aveva comunque svolto una concreta e specifica contestazione della verità dei fatti attestati. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La censura in cassazione non ha superato il vaglio di ammissibilità e, comunque, era infondata perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
artt. 183, 221 e segg. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione al giudizio di querela di falso e al thema probandum; la Corte ha ribadito che la querela riguarda la falsità dei fatti attestati e non la mera contestazione dei requisiti formali del documento.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che mancasse una specifica allegazione/prova della falsità dei fatti attestati.
artt. 2699 e 2700 c.c.
L’art. 2700 c.c. è stato interpretato nel senso che la querela di falso serve a contestare la verità dei fatti attestati in un atto pubblico dotato di fede privilegiata; la verifica della sussistenza dei requisiti formali per attribuire tale efficacia al documento attiene invece alla sua efficacia probatoria.
artt. 2714 e 2719 c.c.
Richiamati dal ricorrente nel quadro della prova documentale, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a sovvertire la decisione impugnata.
art. 18 D.P.R. 445/2000
Richiamato dal ricorrente in tema di copie e attestazioni di conformità; la Corte non ha accolto la censura perché la questione non incideva sull’oggetto della querela di falso come proposta.
art. 20 D.P.R. 445/2000
come sostituito dall’art. 23 D.Lgs. 82/2005
Richiamato dal ricorrente sulla disciplina delle copie informatiche/documentali; la Corte ha ritenuto assorbente la distinzione tra falsità del contenuto e idoneità probatoria del documento.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per denunciare un vizio motivazionale; la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente o illogica, ritenendo chiara e coerente la ratio della sentenza impugnata.
art. 156 c.p.c.
Richiamato in relazione ai dedotti vizi della sentenza; la Corte non ha ravvisato alcuna invalidità della decisione di merito.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
Norme sul rito camerale in Cassazione; il ricorso è stato trattato in camera di consiglio perché ritenuto destinato all’inammissibilità, poi comunque rigettato.
art. 13 D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La querela di falso è il rimedio per contestare la verità o falsità dei fatti attestati in un atto pubblico che gode di fede privilegiata; non è invece lo strumento per contestare soltanto la mancanza dei requisiti formali che permetterebbero al documento di essere qualificato come atto pubblico.
- La verifica dell’efficacia probatoria di un documento e della sua qualificazione come atto pubblico, quando sia contestata la presenza dei requisiti formali, appartiene al giudizio in cui il documento è prodotto e non coincide con l’oggetto proprio della querela di falso.
- Chi propone querela di falso deve formulare una contestazione specifica e concreta della falsità dei fatti attestati, allegando circostanze ed elementi idonei a sorreggere la deduzione; una generica contestazione della regolarità formale o dell’attitudine probatoria del documento non è sufficiente.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile o infondata se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La motivazione è immune da censure quando distingua chiaramente tra falsità del contenuto dichiarativo dell’atto e idoneità del documento a produrre fede privilegiata, applicando coerentemente l’art. 2700 c.c.
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