Cassazione Penale, Ordinanza n. 30114/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda la conferma, in appello, della condanna di un imputato per la detenzione illegale, nella propria abitazione, di un ordigno esplosivo artigianale del tipo bomba carta (c.d. tric trac), qualificato come congegno micidiale ai sensi della legge sulle armi ed esplosivi. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto tre censure: 1) errore di qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse ricadere nell'art. 697 c.p. e non nell'art. 2 della l. n. 895/1967; 2) difetto di motivazione sull'elemento soggettivo, lamentando che non fosse stata dimostrata con prove certe la volontà dolosa e la premeditazione; 3) mancata valutazione di una causa di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente qualificato il fatto come detenzione di ordigno esplosivo riconducibile all'art. 2 l. n. 895/1967, richiamando anche un precedente di legittimità e valorizzando la relazione dell'artificiere che descriveva il manufatto come ordigno esplosivo con effetto detonante e notevole potenza dirompente. Il secondo motivo è stato ritenuto generico, poiché la fattispecie è a dolo generico e basta la coscienza e volontà di detenere il materiale esplodente senza denuncia. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico, perché la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. era implicitamente esclusa dalla ritenuta sussistenza degli elementi del reato e il ricorrente non aveva indicato elementi tali da imporre un proscioglimento immediato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 della legge n. 895 del 1967
punisce la detenzione illegale di ordigni esplosivi/congegni micidiali; la detenzione di una bomba carta qualificata come ordigno esplosivo rientra in tale previsione.
art. 1 della legge n. 895 del 1967
richiamato per la nozione di congegno micidiale, utilizzata per qualificare il manufatto detenuto.
art. 697 cod. pen.
invocato dal ricorrente come fattispecie alternativa ritenuta non applicabile al caso concreto.
art. 129 cod. proc. pen.
il proscioglimento immediato può essere pronunciato solo in presenza di elementi che emergano chiaramente dagli atti; nel caso, la Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero stati indicati e che la loro esclusione fosse implicita nella motivazione di condanna.
Massime di principio
- La detenzione di un ordigno artigianale, ove accertato che si tratti di congegno esplosivo con capacità detonante e potenza dirompente, può essere sussunta nell'art. 2 della l. n. 895/1967 e non nella diversa disciplina dell'art. 697 c.p., quando la qualificazione sia coerente con le risultanze tecniche.
- Per integrare il reato di detenzione illegale di materiale esplodente è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di detenere il materiale senza la prescritta denuncia; non è necessario dimostrare una specifica intenzione ulteriore o la premeditazione.
- Il motivo di ricorso che contesti la qualificazione giuridica o l'elemento soggettivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e con le risultanze processuali; in mancanza, la censura è inammissibile per genericità.
- La richiesta di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. deve indicare elementi positivi e decisivi che impongano l'immediata definizione assolutoria; se la motivazione di merito ha già accertato la sussistenza del reato, la non applicazione dell'art. 129 può ritenersi implicitamente esclusa.
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