Cassazione Civile, Ordinanza n. 34808/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce da un'esecuzione immobiliare promossa nei confronti di una società debitrice per un credito originariamente azionato da una banca e poi ceduto a soggetti successivi, credito assistito da ipoteca. La debitrice aveva proposto opposizione nel 2012; dopo una prima cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva esaminato soltanto la doglianza residua relativa alla mancata estensione dell'ipoteca al bene acquistato da un terzo e l'aveva rigettata. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifica eccezione, invocando gli artt. 112 e 394 c.p.c.; con il secondo ha censurato la decisione per violazione delle norme sull'iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca e sulla sua durata/estinzione, sostenendo che il contenuto del quadro D della nota di iscrizione in rinnovazione dovesse rilevare ai fini dell'identificazione dell'immobile e della persistenza della garanzia, richiamando anche norme processuali e costituzionali sulla motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito dei motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, fosse stata qualificata in modo univoco come pronuncia resa in un'opposizione all'esecuzione; per il principio dell'apparenza in materia di impugnazioni, una sentenza di questo tipo è appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione. La Corte ha escluso l'utilità del richiamo a precedenti sulle sopravvenienze dei regimi impugnatori, trattandosi di rinvio restitutorio nel quale la causa doveva essere decisa nel merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e, poiché il ricorso era successivo al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, è stato dato atto anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro dell'asserita omessa pronuncia
art. 394 c.p.c., commi 2 e 3
richiamato per contestare i limiti del giudizio di rinvio
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4
indicati come fondamento formale dei motivi di ricorso
art. 2839 c.c.
richiamato in tema di iscrizione/rinnovazione dell'ipoteca e identificazione del bene
art. 17, comma 4, L. n. 52 del 27 febbraio 1985
richiamato per la disciplina della nota di iscrizione in rinnovazione dell'ipoteca
decreto dell'Agenzia del Territorio 14 giugno 2007 n. 26681
richiamato come fonte tecnica relativa alla nota di iscrizione in rinnovazione
art. 2850, comma 1, c.c.
richiamato in relazione alla durata/efficacia dell'ipoteca
artt. 2847 e 2878 c.c.
richiamati in tema di durata ed estinzione dell'ipoteca
art. 132, comma 4, c.p.c.
richiamato come vizio motivazionale dedotto
art. 111 Cost., comma 6
richiamato per la dedotta carenza di motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare i presupposti del contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando la sentenza di rinvio è resa in una controversia qualificata come opposizione all'esecuzione, il rimedio ordinario è l'appello; il ricorso diretto per cassazione è inammissibile per effetto del principio dell'apparenza in tema di impugnazioni.
- Ai fini della verifica del mezzo di impugnazione esperibile conta la qualificazione della decisione risultante dal provvedimento e dal precedente di cassazione, non la diversa lettura prospettata dalla parte impugnante.
- Il richiamo ai principi sulle sopravvenienze dei regimi impugnatori non consente di superare l'inammissibilità quando il giudizio di rinvio abbia natura restitutoria e la causa debba essere decisa nel merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, resta precluso l'esame delle censure di merito e la parte soccombente è condannata alle spese; nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 può essere dichiarato anche il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
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