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Sentenza

Sentenza n. 1750/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione degli effetti, - dell’esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; - dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; - della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; g) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l’accertamento - del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo ammesso al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica - delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202515816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e avviso di pubblicazione degli esiti di un concorso pubblico, nella parte relativa alla valutazione delle risposte ai quesiti nn. 11 e 22

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, inizialmente dichiarato non idoneo avendo conseguito 20/30 a fronte della soglia minima di 21/30, ha contestato la correttezza dei quesiti a risposta multipla nn. 11 e 22. Quanto al quesito n. 11, relativo al sinonimo di “indulgenza”, ha sostenuto che anche la risposta “clemenza”, da lui selezionata, fosse corretta, al pari della risposta “tolleranza” individuata dall’Amministrazione. Quanto al quesito n. 22, concernente un brano sull’elaborazione del linguaggio artistico di Picasso, ha sostenuto la coerenza della risposta secondo cui Picasso avrebbe reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé, anziché della risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione, secondo cui la ricerca di un proprio linguaggio artistico si sarebbe sostanziata di più esperienze. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti e consequenziali della procedura, chiedendo il riesame e la rettifica in melius del punteggio, l’ammissione alle fasi successive e la tutela in forma specifica. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero, quale amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non fosse estraneo alla procedura. Nel merito, ha affermato che la scelta e la valutazione dei quesiti concorsuali rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta prescelta. Ha tuttavia ribadito che, nelle prove a risposta multipla, le domande devono essere chiare, complete e non ambigue, senza imporre al candidato di scegliere la risposta “meno errata” o soltanto approssimativamente più accettabile. Per il quesito n. 22, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione, ha ritenuto corretta soltanto la risposta dell’Amministrazione: il brano faceva riferimento a più esperienze e ai modi espressivi di artisti e culture diverse, mentre la risposta del ricorrente introduceva elementi non presenti, quali la reinterpretazione del cubismo e il suo adattamento all’artista. La doglianza relativa al quesito n. 11 è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione aveva già rettificato il punteggio riconoscendo la correttezza della risposta “clemenza”; tale rettifica aveva consentito al ricorrente di raggiungere 21/30 e di essere ammesso alle fasi successive. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente con riguardo al quesito n. 11, mentre è stato respinto quanto al quesito n. 22. Le spese sono state compensate, con obbligo delle Amministrazioni di restituire il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il TAR ha definito la controversia nel merito con sentenza semplificata in sede cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti processuali.

  • artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    richiamata con valore di precedente conforme

    La Sezione ha richiamato una propria precedente sentenza quale precedente conforme, utilizzandone la motivazione per decidere la questione relativa al quesito n. 22.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto l’obbligo di restituzione del contributo unificato, nonostante la compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la formulazione e la valutazione dei quesiti rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure quando la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica, purché il ricorrente fornisca almeno un principio di prova della relativa illegittimità.
  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla l’amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue; non è legittimo predisporre quesiti che costringano il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile, in violazione dei principi della riserva di scienza e della ragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità tecnica.
  • La valutazione di un quesito a risposta multipla deve essere effettuata sulla base del contenuto effettivo del testo sottoposto ai candidati: non può essere considerata corretta una risposta che introduca elementi o qualificazioni non ricavabili dal brano.
  • L’amministrazione presso cui i vincitori di una procedura concorsuale sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estranea alla procedura e può essere evocata in giudizio, anche quando la gestione tecnica della selezione sia affidata ad altri organismi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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