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Ordinanza

Ordinanza n. 2172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. A un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, non ha ravvisato profili idonei a prognosticare un esito favorevole del giudizio di merito, richiamando i propri orientamenti in materia di prove attitudinali e, in particolare, sull'insussistenza di un obbligo di verbalizzazione del colloquio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione I-bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio concernente una prova attitudinale. Dal testo emerge che la controversia riguardava, tra l'altro, l'asserita insussistenza dell'obbligo di verbalizzazione del colloquio. L'appello cautelare contestava quindi la valutazione del TAR in ordine alla legittimità della procedura e alla necessità di verbalizzare il colloquio attitudinale. Gli ulteriori motivi non sono specificati nel testo dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; il Consiglio di Stato ha esaminato e respinto l'appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la misura non può essere concessa quando, sulla base di un esame sommario, non emergano profili idonei a far prognosticare un esito favorevole del giudizio di merito.
  • In materia di prove attitudinali, secondo l'orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, non sussiste un obbligo generale di verbalizzazione del colloquio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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