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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Mantova che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (guida in stato di ebbrezza) e gli aveva applicato pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. I motivi principali erano: (1) nullità dell'accertamento per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (violazione degli artt. 178 lett. c) e 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp. att. c.p.p.), con la censura che l'avviso non sarebbe stato dato prima dell'effettivo avvio della verifica tecnica e che il verbale non riportava l'avviso; (2) insussistenza del fatto contestato o, comunque, mancata prova che l'accertamento fosse correttamente iniziato, posto che la confusione determinata dall'intervento di più pattuglie avrebbe impedito al Battaglia di comprendere l'avviso e di decidere consapevolmente se sottoporsi o rifiutare l'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di primo grado, avendo applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (unitamente all'ammenda), rientra tra le sentenze inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; pertanto l'impugnazione doveva assumere la forma del ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p.). Pur accertando l'assenza di volontà dolosa del ricorrente nell'utilizzo del mezzo di gravame non corretto, la Corte ha comunque ritenuto infondati i motivi di merito, richiamando la giurisprudenza consolidata che nega l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. nel caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento tecnico (ovvero che la presenza del difensore è funzionale agli accertamenti tecnici non ripetibili). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada)

    Norma sostanziale contestata: responsabilità per guida in stato di ebbrezza; utilizzata come fatto-reato oggetto del processo

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione alle censure di nullità dell'accertamento e delle formalità procedurali

  • art. 356 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza relativa a vizi di procedimento e nullità del verbale

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    La Corte, conformemente a giurisprudenza consolidata, interpreta questa disposizione come riferibile all'assistenza del difensore nell'ambito di accertamenti tecnici ripetibili/non ripetibili; tuttavia ha escluso l'obbligo di avviso ex art.114 qualora il soggetto si limiti a rifiutare di sottoporsi all'accertamento

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado sia inappellabile ex lege perché ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; quindi il mezzo di impugnazione corretto è il ricorso per cassazione (art. 606)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che indica il ricorso per cassazione quale rimedio ordinario avverso sentenze inappellabili; la Corte ha richiamato tale articolo come forma corretta di impugnazione

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato nel profilo procedurale: il giudice adito deve verificare l'impugnabilità dell'atto e la volontas impugnationis, potendo trasmettere gli atti al giudice competente se l'impugnazione non corrisponde al mezzo previsto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata dalla Corte nella misura equitativa di €3.000,00

  • d.lgs. 150/2022; d.lgs. 11/2018; legge n.103/2017

    Richiamate a supporto dell'interpretazione sistematica dell'art. 593 comma 3 e dell'ampliamento dei casi di inappellabilità introdotti dai recenti interventi legislativi

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado applica solo l'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593 comma 3: l'impugnazione ordinaria è il ricorso per cassazione (art. 606), non l'appello.
  • Quando una parte usa un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto, il giudice verifica l'impugnabilità del provvedimento e la 'voluntas impugnationis'; se non emerge un'intenzione dolosa di utilizzare un rimedio non consentito, il fascicolo può essere trasmesso al giudice competente o valutato ai fini della conversione, ma l'assenza del corretto mezzo può comunque condurre all'inammissibilità.
  • In tema di accertamenti tecnici per alcolemia, la giurisprudenza consolidata esclude l'obbligo di dare l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. nel caso di semplice rifiuto a sottoporsi all'accertamento: la tutela dell'assistenza difensiva è principalmente funzionale agli accertamenti tecnici irripetibili.
  • Per contestare la regolarità di un accertamento strumentale conviene dimostrare concretamente che l'accertamento è stato avviato irregolarmente o che l'omissione dell'avviso ha effettivamente pregiudicato la possibilità di difesa; mere affermazioni di confusione sul luogo non sono di per sé sufficienti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per errore sul mezzo di impugnazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che non risulti l'assenza di colpa nella scelta del mezzo impugnatorio.
  • Nei reati commessi in periodi soggetti a interventi normativi sulla prescrizione è necessario verificare la legge applicabile secondo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite; la competenza a valutare la prescrizione può influenzare l'ammissibilità del ricorso solo se rilevante al momento dell'impugnazione.

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