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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16774/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (posta)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte dell'operatore postale, di un assegno di traenza munito di clausola di non trasferibilità a favore di un soggetto non legittimato. La società emittente del titolo ha chiesto la condanna dell'operatore postale al rimborso dell'importo facciale dell'assegno, oltre accessori, assumendo che il pagamento fosse avvenuto in violazione delle regole di corretta identificazione del portatore. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo non provata la diligenza liberatoria della società postale e irrilevante, ai fini causali, la spedizione del titolo mediante posta ordinaria. Nel ricorso per cassazione la società postale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e dell'art. 1218 c.c., sostenendo che dai documenti prodotti non emergessero segni di contraffazione e che la prova liberatoria fosse stata fornita; 2) violazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., insistendo sul fatto che l'operatore di sportello avesse diligentemente verificato titolo e identità del presentatore; 3) violazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004 e dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermando che l'invio del titolo per posta ordinaria, anziché assicurata, integrasse condotta colposa del mittente idonea a fondare il concorso di colpa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché richiedevano una rivalutazione del merito e delle risultanze documentali, attività preclusa in sede di legittimità. Ha invece accolto il terzo motivo, ribadendo che la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, poi sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato, costituisce condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, poiché espone volontariamente il titolo a un rischio maggiore rispetto a quello consentito dalle regole di prudenza. La sentenza impugnata è quindi stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    La norma è richiamata come base della disciplina del pagamento dell'assegno; la Corte ribadisce che la banca/operatore che paga a non legittimato può liberarsi provando che l'inadempimento non gli è imputabile mediante diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c.

  • art. 1218 c.c.

    È evocato per la responsabilità contrattuale dell'operatore che ha eseguito il pagamento in modo inesatto; la prova liberatoria richiede la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 1176 c.c.

    È il parametro della diligenza professionale richiesta a chi negozia/paga l'assegno; la Corte lo utilizza per affermare che la liberazione dalla responsabilità dipende dalla prova di avere agito con la diligenza esigibile dal professionista.

  • art. 1992 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del titolo di credito e delle verifiche sull'identità del portatore, ma il motivo viene dichiarato inammissibile perché tende a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 83 d.p.r. n. 156/1973

    È richiamato in relazione alle modalità di spedizione del titolo e alla valutazione della condotta del mittente ai fini del concorso di colpa.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    È evocato insieme alla disciplina postale per sostenere che l'invio ordinario del titolo non sarebbe stato diligente.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte riconosce che la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile può integrare un antecedente causale del danno e fondare il concorso di colpa del mittente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità per pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, la banca o l'operatore pagatore può liberarsi solo provando che l'inesatto adempimento non è imputabile, mediante dimostrazione di avere osservato la diligenza professionale richiesta.
  • La valutazione della sufficienza della prova liberatoria e, più in generale, l'apprezzamento dei documenti e delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non possono essere rivalutati in cassazione sotto le spoglie della violazione di legge.
  • La spedizione di un assegno non trasferibile per posta ordinaria, anziché con modalità più sicure, è condotta idonea a integrare il concorso di colpa del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
  • Ai fini del nesso causale, il comportamento del mittente che invia il titolo con modalità non sicure può essere considerato antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con l'eventuale colpa dell'operatore che abbia pagato a persona non legittimata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTitoli di credito
RamiProcesso civileObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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