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Sentenza

Sentenza n. 3749/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 5133/2025 del 25 giugno 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 5133/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, e deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, condannando il Ministero al pagamento degli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.200 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere stabilita in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individuazione della struttura dirigenziale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di adempiere entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione nell'esecuzione.
  • La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, privo di elementi ostativi, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulti dedotta e non contestata in modo effettivo.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può stabilire una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura può essere determinata in un importo pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta fino all'effettivo adempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione se ciò è previsto dal provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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