Ordinanza n. 6933/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 365/2024 pubbl. il 21/02/2024 RG n. 4348/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La sede di Latina dovrà compiere ogni ulteriore valutazione, compresa quella relativa alle spese di lite. L'ordinanza non ha deciso nel merito dell'ottemperanza.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 365/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 365/2024, passata in giudicato. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., il ricorso per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario deve essere proposto dinanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone, il collegio ha ritenuto che la controversia rientri nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina del TAR Lazio e non in quella della sede di Roma.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
Per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede capoluogo del TAR e la relativa sezione staccata; nel caso concreto conduce all'individuazione della sede di Latina.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Individua i termini per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
- Quando la competenza per l'ottemperanza appartiene a una sezione staccata del TAR, il giudizio deve essere rimesso a tale sezione e può essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; il giudice originariamente adito non decide il merito né le spese.
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