Sentenza n. 14313/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento della determina del 16/20 marzo 2023, fg. prot. n. M_D MPERS-OMISSIS-, notificata il 22 marzo 2023 ad Anzio (Comando Capitale), della Direzione per l’impiego del personale militare della Marina, 3°dipartimento supporto personale (MARIPERS), con la quale si rigettava la concessione dell’agevolazione richiesta di avvicinamento al domicilio familiare ex art. 33, legge 104/92, per l’assistenza al figlio diversamente abile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio, non esaminando il merito della legittimità del diniego, perché la rinuncia depositata dal ricorrente era stata notificata alle amministrazioni resistenti e soddisfaceva le condizioni previste dall'art. 84 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giuste ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.
Atto impugnato: diniego dell'agevolazione di avvicinamento al domicilio familiare richiesta per l'assistenza al figlio con disabilità ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina della Direzione per l'impiego del personale militare della Marina, notificata il 22 marzo 2023, con la quale era stata respinta l'istanza di avvicinamento al domicilio familiare, proposta per assistere il figlio diversamente abile ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992. Il testo non espone i motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, dichiarando il venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 33 l. 104/1992
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di avvicinamento al domicilio familiare per l'assistenza al figlio con disabilità; il giudice non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, debitamente notificata alle amministrazioni resistenti e conforme alle condizioni previste dalla norma, consente di definire il giudizio con declaratoria di estinzione; le spese possono essere compensate per giuste ed eccezionali ragioni ai sensi del comma 2.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, quando sia depositata e notificata alle amministrazioni resistenti e rispetti le condizioni previste dall'art. 84 c.p.a., consente al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
- In presenza di giuste ed eccezionali ragioni, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite nella sentenza che dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
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