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Sentenza

Sentenza n. 809/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza Tribunale di Frosinone Sez. Lavoro n. 768/2024 pubblicata il 19 aprile 2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. n. 3986/2023;

Giustizia amministrativa202500797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione lavoro, n. 768/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione lavoro, n. 768/2024, che aveva imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di somme. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito. Dopo l'invito presidenziale a valutare l'esecuzione spontanea della sentenza, la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva integralmente adempiuto, seppure tardivamente, mediante il pagamento delle somme dovute. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza ottemperanda aveva soddisfatto pienamente, dopo la proposizione del ricorso, la pretesa azionata. È venuto meno oggettivamente l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state compensate, poiché il giudice ha ritenuto sussistenti giusti motivi in considerazione della successiva condotta collaborativa dell'Amministrazione. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, dopo la proposizione del ricorso, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta, rendendo inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione spontanea, anche se tardiva, del giudicato dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta e viene meno l'utilità della prosecuzione del processo.
  • La condotta collaborativa dell'amministrazione intervenuta nel corso del giudizio può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite, anche quando l'adempimento del giudicato sia avvenuto tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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