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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17405/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto che aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. In ricorso ha dedotto che la motivazione del provvedimento fosse contraddittoria e illogica, perché non avrebbe considerato la disponibilità di un'associazione ad accoglierla per attività di volontariato, le opportunità di risocializzazione connesse alle misure alternative richieste e gli accorgimenti pratici proposti dalla difesa. Ha inoltre lamentato un difetto di motivazione specifica sulla richiesta di detenzione domiciliare. La Corte ha però rilevato che l'ordinanza impugnata aveva invece esaminato in modo dettagliato il vissuto della condannata, gli esiti dell'osservazione e del trattamento in carcere, le pregresse violazioni che avevano già determinato un aggravamento degli arresti domiciliari, e aveva spiegato che il percorso rieducativo dovesse proseguire all'interno del carcere, con ulteriori verifiche e sperimentazioni, anche tramite eventuali permessi premio. Il ricorso è stato ritenuto diretto in sostanza a una rivalutazione del merito inammissibile in sede di legittimità e non idoneo a confutare efficacemente le ragioni decisive della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    norma richiamata come base normativa delle misure alternative alla detenzione richieste

  • art. 47-ter ord. pen.

    norma richiamata come base normativa della detenzione domiciliare richiesta

  • art. 50 ord. pen.

    norma richiamata come base normativa della semilibertà richiesta

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito dei fatti, delle circostanze personali e dell'idoneità del percorso trattamentale, se la decisione impugnata ha già motivato in modo specifico e non illogico sui punti decisivi.
  • Il diniego di misure alternative alla detenzione è adeguatamente motivato quando il giudice di sorveglianza valorizza il complessivo vissuto del condannato, gli esiti dell'osservazione trattamentale e le pregresse violazioni delle prescrizioni, spiegando perché il percorso rieducativo debba proseguire in ambiente carcerario.
  • La censura che non si confronti in modo puntuale con gli argomenti decisivi della motivazione impugnata è inidonea a fondare l'annullamento in cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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