Cassazione Penale, Sentenza n. 8063/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mandottì è stato condannato per il delitto di riciclaggio in relazione all'abrasione del numero di telaio di un motoveicolo messo in vendita. Il ricorrente deduce due motivi principali: (1) errore sul fatto e assenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, poiché l'operazione di abrasione riguardava il veicolo che egli stesso aveva denunciato rubato e per il quale aveva ricevuto il risarcimento assicurativo (quindi non si tratterebbe di un bene di provenienza delittuosa sconosciuta tali da richiedere la volontà di occultarne l'origine); (2) violazione di legge rispetto all'art. 648-bis c.p., perché la Corte avrebbe ritenuto la configurabilità del delitto di riciclaggio pur ipotizzando che l'agente avesse posto in essere il reato presupposto (appropriazione indebita), mentre in presenza del reato presupposto la fattispecie rilevante sarebbe l'autorriciclaggio (art. 648-ter.1), introdotto però da L. 186/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha concluso che, pur essendo pacifico che il veicolo sul quale fu compiuta l'abrasione era quello denunciato come rubato e per il quale era stato liquidato il danno assicurativo, la Corte d'appello aveva errato nel configurare il reato di riciclaggio. La Corte ha precisato che l'art. 648-bis non è applicabile se l'agente ha commesso il reato presupposto e che, in tal caso, la fattispecie sarebbe stata l'autorriciclaggio (art. 648-ter.1), norma però introdotta solo con la L. 186/2014. Poiché l'abrasione del telaio avvenne alcuni mesi dopo il furto, cioè prima dell'introduzione dell'autorriciclaggio nella normativa penale, il fatto così qualificato non era previsto come reato alla data della commissione. Per questo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; non ha esaminato altri motivi.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La norma sul riciclaggio richiede che l'autore non abbia commesso o concorso nel reato presupposto; la Corte ha rilevato che non è applicabile se l'agente ha realizzato il reato presupposto.
art. 648-ter.1 cod. pen.
Disposizione sull'autorriciclaggio (fattispecie che si riferisce a chi ha commesso il reato presupposto). La Corte ha ritenuto che, ove sussista il reato presupposto, si potrebbe ipotizzare autoriciclaggio e non riciclaggio.
L. 186/2014
Legge che ha introdotto nel codice penale il reato di autorriciclaggio (art. 648-ter.1). Poiché tale norma è successiva alla commissione dei fatti, non poteva essere applicata retroattivamente.
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 (conv. in L. 176/2020 e modifiche)
Norma procedurale che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione; richiamata in relazione al modo di svolgimento del rito, ma non rilevante per la decisione di merito.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di commissione del fatto rispetto alla data di entrata in vigore della norma incriminatrice: una fattispecie introdotta successivamente non può essere applicata retroattivamente.
- Distinguere riciclaggio (art. 648-bis) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1): il primo richiede che l'agente non abbia commesso il reato presupposto; il secondo riguarda il caso in cui l'agente abbia posto in essere il reato presupposto.
- Quando si contesta la provenienza del bene, valutare se l'agente avesse la volontà specifica di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita (elemento soggettivo) oppure se il comportamento è meglio inquadrabile come altro reato o come fatto non punibile al tempo.
- Se il bene è stato oggetto di denuncia di furto e l'autore ha percepito un indennizzo assicurativo, considerare anche profili civilistici o amministrativi (es. obblighi verso l'assicurazione) che possono integrare autonome responsabilità, ma non sostituiscono automaticamente la fattispecie di riciclaggio.
- In difesa, proporre eccezioni di non punibilità per mancata sussistenza della fattispecie al tempo dei fatti e puntare sull'assenza dell'elemento soggettivo quando l'imputato agiva su un bene ritenuto di propria proprietà.
- Il giudice deve attentamente accertare quale sia il reato presupposto (se presente) prima di inquadrare il comportamento come riciclaggio o autoriciclaggio; un errore in questa qualificazione può portare all'annullamento della condanna.
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