Sentenza del 27/10/2020 n. 23518 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo al 2005 per la ripresa a tassazione di un rimborso/detrazione IVA relativa all'acquisto nel 2004 di due immobili (sala cinematografica e ristorante). L'Amministrazione sosteneva che gli immobili non erano stati utilizzati nell'esercizio dell'impresa e quindi mancava il presupposto soggettivo per la detrazione/rimborso dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno derivante da una precedente sentenza della CTR Lazio (n. 281/38/12) definitivamente passata in giudicato, che aveva accertato per il 2004 l'investimento e la destinazione imprenditoriale degli immobili (start-up, investimenti rilevanti, impossibilità di avvio per contenzioso e gestione mediante affitto di ramo d'azienda). Applicando il principio per cui un giudicato inter partes su punti fondamentali comuni preclude il riesame degli stessi in giudizi successivi anche su periodi diversi quando riguardino elementi di carattere durevole (strumentalità e qualificazione giuridica), la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della lite, riconoscendo la detraibilità/rimborsabilità dell'IVA; ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
Cass., Sez. U., n. 13916 del 16/06/2006 (Rv. 589696 - 01)
Principio secondo cui il giudicato inter partes, quando accerta situazioni giuridiche o fatti fondamentali comuni a due giudizi tra le stesse parti, impedisce il riesame di quel punto anche in giudizi successivi e per periodi diversi se gli elementi accertati hanno carattere durevole/strutturale.
Sentenza Corte di Giustizia CE, causa C-2/08 (03/09/2009)
Affermata la priorità del diritto comunitario in materia IVA: il principio di certezza del diritto nazionale (giudicato) non può tradursi in una violazione dell'effettività del diritto comunitario.
Cass., n. 8855 del 04/05/2016 (Rv. 639650 - 01)
Richiama il principio per cui il giudicato nazionale non può ostacolare l'applicazione di norme comunitarie imperative in materia IVA; il giudicato non è automaticamente inviolabile se contrasta con il diritto UE.
Cass., n. 23994 del 03/10/2018 (Rv. 650694 - 01)
In tema di IVA la detraibilità dell'imposta sugli acquisti può essere riconosciuta anche in assenza di operazioni attive, quando gli acquisti siano inerenti ad attività preparatorie finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio dell'attività tipica (carattere di attività di start-up).
Massime di principio
- Un giudicato definitivo tra le stesse parti su elementi fondamentali di fatto o di diritto può precludere il riesame di quegli stessi elementi in giudizi successivi anche se riferiti a periodi d'imposta diversi, quando quegli elementi abbiano carattere durevole (es. qualificazione giuridica degli immobili, strumentalità all'attività).
- In materia IVA la detrazione dell'IVA sugli acquisti non richiede necessariamente l'effettivo svolgimento di operazioni attive: è possibile la detrazione se gli acquisti sono inerenti ad attività preparatorie volte all'inizio dell'attività (start-up), purché dimostrata la finalità imprenditoriale.
- L'efficacia preclusiva del giudicato nazionale incontra un limite imposto dal diritto dell'Unione: se l'applicazione del giudicato comportasse la violazione di norme comunitarie imperative in materia IVA, prevale l'effettività del diritto UE.
- Se la mancata utilizzazione di beni è derivata da cause estranee alla volontà del contribuente (es. contenzioso con il venditore), ciò può giustificare il riconoscimento della strumentalità dei beni e quindi la detraibilità/rimborsabilità dell'IVA.
- Processualità: per opporre efficacemente un giudicato esterno è necessario documentarne l'esistenza e la definitività (sentenza passata in giudicato) e sollevare l'eccezione tempestivamente; tuttavia il giudice può valutare l'eccezione anche se il precedente giudicato è divenuto definitivo durante il corso del procedimento, purché rilevabile e pertinente.
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