Sentenza n. 1651/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione di ordinanze di assegnazione somme e della precedente sentenza di ottemperanza, nonché asserita inerzia del commissario ad acta nominato
Esito
Favorevole al resistente (ente debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, già vittoriosa solo parzialmente in un precedente giudizio di ottemperanza, lamentava il perdurante mancato pagamento della somma di € 4.733,04, oltre interessi legali, assegnata dal Tribunale civile nell’ambito di un procedimento esecutivo presso terzi e posta a carico del Comune di Castelmola. Deduceva inoltre l’inerzia del commissario ad acta nominato con la precedente sentenza, nonostante una specifica istanza volta a sollecitare la celere esecuzione del giudicato, chiedendone la sostituzione con un nuovo organo commissariale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il reclamo. Dopo la richiesta di chiarimenti, il commissario ad acta ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’incarico e ha riferito che il Comune aveva comunicato di avere adottato l’atto di liquidazione e predisposto il pagamento delle somme dovute, subordinando tuttavia l’emissione del mandato al trasferimento delle somme da parte dell’ente finanziatore. Il commissario era in attesa della documentazione comprovante l’effettivo e integrale pagamento. Il Collegio ha ritenuto che lo stato di esecuzione del titolo non evidenziasse impedimenti tali da giustificare la sostituzione del commissario, ma ha ordinato a quest’ultimo di dare completa esecuzione al giudicato. Ha precisato che il commissario può adottare tutti gli atti utili o necessari, inclusi variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di entrate, alienazione di beni, misure organizzative e sottoscrizione dei mandati di pagamento. Gli ha inoltre imposto di provvedere sia alle fasi contabili della spesa sia al reperimento materiale delle somme, chiarendo che l’esaurimento degli stanziamenti o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimi impedimenti all’esecuzione del giudicato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice nell’assicurare l’esecuzione del giudicato, anche mediante l’operato del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sostituzione del commissario ad acta non è giustificata dalla mera allegazione di inerzia quando, a seguito dei chiarimenti richiesti dal giudice, risulti che l’esecuzione del titolo è in corso e non emergano impedimenti concreti allo svolgimento dell’incarico.
- Il commissario ad acta è organo del giudice dell’ottemperanza e deve operare esclusivamente per dare piena e concreta esecuzione al giudicato, adottando tutti gli atti amministrativi, contabili e organizzativi necessari.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario deve attivarsi anche per reperire materialmente le somme necessarie al pagamento.
- L’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di un ente pubblico comprende non solo l’allocazione della somma in bilancio, ma anche le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché le iniziative necessarie al reperimento delle risorse.
- Eventuali inerzie del commissario ad acta nell’esecuzione del giudicato possono assumere rilievo anche ai fini di una possibile responsabilità erariale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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