Cassazione Penale, Sentenza n. 24780/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in più sentenze di condanna emesse da un tribunale di merito e da una corte d'appello, ritenendo che il condannato avesse commesso un nuovo delitto entro il quinquennio rilevante ai sensi dell'art. 168 c.p. e che, per alcune sentenze, la sospensione fosse stata concessa in numero di volte incompatibile con l'art. 164 c.p. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione degli artt. 164 e 168, comma 1, n. 1, c.p. per la revoca riferita a una sentenza del 2013, sostenendo che il nuovo reato non era stato commesso nel 2018, come erroneamente indicato nel capo d'imputazione/casellario, bensì nel 2019, quindi oltre il quinquennio; 2) violazione degli artt. 164 e 168, comma 1, n. 1, c.p. per la revoca riferita a una sentenza del 2015, assumendo che al momento dell'ordinanza il reato era già estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p.; 3) violazione degli artt. 164 e 168, comma 1, n. 1, e 172, comma 4, c.p. per la revoca riferita a una sentenza del 2019, sostenendo che il reato e la pena fossero già estinti e che, comunque, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se il beneficio si fosse ormai consolidato per decorso del tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze del 15.7.2013 n. 328, del 21.7.2015 n. 563 e del 15.4.2019 n. 476, con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo giudizio. Ha ritenuto fondati i motivi relativi a tali revoche: per la sentenza del 2013, perché il nuovo reato risultava commesso nel 2019 e non nel 2018, dunque fuori dal quinquennio; per la sentenza del 2015, perché il giudice dell'esecuzione doveva verificare l'eventuale avvenuta estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p., che se già dichiarata impedisce la revoca; per la sentenza del 2019, perché il giudice non aveva verificato se il beneficio si fosse consolidato in ragione del decorso del termine e della maturazione delle condizioni di estinzione ex art. 167 c.p., dovendo applicare il principio che, nei casi di revoca per concessione del beneficio in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., la revoca non è possibile se il beneficio si è ormai consolidato. Non è stata accolta, invece, la tesi difensiva sulla prescrizione della pena ex art. 172, comma 4, c.p., ritenuta non ancora maturata nel caso di sopravvenuta eseguibilità della pena.
Norme richiamate
art. 164 c.p.
Richiamato per i presupposti e i limiti della concessione della sospensione condizionale della pena, in particolare per la reiterazione del beneficio e per la concessione in presenza di cause ostative.
art. 167 c.p.
Richiamato come norma che disciplina l'estinzione del reato e il consolidamento degli effetti del beneficio decorso il termine, ostando alla successiva revoca in determinati casi.
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
La revoca della sospensione condizionale presuppone che il condannato commetta, nel quinquennio dall'irrevocabilità, un delitto per il quale riporti una pena detentiva; se il nuovo reato è fuori termine, la revoca è illegittima.
art. 168, comma 3, c.p.
Richiamato con riguardo alla revoca della sospensione condizionale nei casi in cui il beneficio sia stato concesso oltre i limiti consentiti dall'art. 164 c.p.
art. 172, comma 4, c.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'estinzione della pena; la Corte esclude la maturazione del termine di prescrizione della pena prima che la pena divenga eseguibile a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento a cui si collegava la successiva questione sull'estinzione del reato.
art. 445, comma 2, c.p.p.
Se ricorrono le condizioni di legge e l'estinzione del reato è stata dichiarata con decisione definitiva, ogni effetto penale si estingue e ciò impedisce la revoca del beneficio concesso con la medesima sentenza.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p. richiede l'effettiva commissione di un nuovo delitto entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; l'erronea indicazione della data del fatto nel capo d'imputazione o nel casellario non basta se dagli atti emerge una diversa e rilevante data di commissione.
- Quando la sospensione condizionale è stata concessa con sentenza di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione deve verificare se il reato sia già estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; una estinzione già dichiarata e definitiva produce effetti penali irretrattabili e impedisce la revoca del beneficio concesso con la medesima sentenza.
- La revoca della sospensione condizionale non può essere disposta se il beneficio si è ormai consolidato per decorso del termine e maturazione delle condizioni di estinzione previste dall'art. 167 c.p., anche quando il beneficio sia stato originariamente concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. per cause ostative non risultanti documentalmente.
- Nel caso di sopravvenuta eseguibilità della pena per effetto della revoca della sospensione condizionale, il termine di prescrizione della pena decorre solo dal momento in cui la pena diventa concretamente eseguibile a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
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