Cassazione Penale, Ordinanza n. 31107/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 1 luglio 2025. Dal testo risulta che la censura riguardava la "continuazione interna" e, più in generale, la qualificazione del trattamento giuridico della condotta in tema di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato come censura di merito e che, oltre a non essere stato specificamente dedotto con l'atto di appello, si confronta con un principio già affermato dalle Sezioni Unite sulla configurabilità del concorso formale ex art. 81, comma 1, c.p. quando, nel medesimo contesto fattuale, la violenza o minaccia sia diretta contro più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché fondato su censure di merito non specificamente dedotte in appello e contrastanti con il principio di diritto delle Sezioni Unite in materia di resistenza a pubblico ufficiale e concorso formale di reati. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il criterio per cui non può ritenersi che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, comma 1, c.p.
richiamato come base del concorso formale di reati quando la violenza o minaccia è rivolta, nel medesimo contesto fattuale, contro più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
art. 337 c.p.
norma di riferimento implicita del reato di resistenza a pubblico ufficiale, oggetto del principio di diritto applicato dalle Sezioni Unite.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771
affermano che in tema di resistenza a pubblico ufficiale integra concorso formale ex art. 81, comma 1, c.p. la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.
Massime di principio
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, se nel medesimo contesto fattuale la violenza o minaccia è indirizzata contro più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, la condotta integra un concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, comma 1, c.p., e non una mera continuazione interna.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del merito, soprattutto quando non siano state specificamente dedotte con i motivi di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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