Cassazione Penale, Sentenza n. 06789/2026 del 19/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale in forma terapeutica (affidamento in casi particolari) sostenendo la violazione degli artt. 47 Ord. pen. e 94 T.U. stupefacenti e il vizio di motivazione. Il ricorrente lamentava che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente gli esiti dell'osservazione penitenziaria né l'evoluzione della sua personalità successiva al reato, e che avrebbe dovuto applicare i criteri specifici previsti dall'art. 94 T.U. stupefacenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fondatamente valutato la relazione di sintesi dell'osservazione penitenziaria, le cui risultanze negative giustificavano la persistenza della pericolosità sociale, nonché l'esistenza di ulteriori pendenze e l'inidoneità della struttura residenziale indicata (destinata alla cura di disabili psichici) rispetto al necessario percorso terapeutico per la tossicodipendenza. La decisione è stata ritenuta conforme alla legge e adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa legati all'irritualità dell'impugnazione
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Richiamato in relazione all'osservazione penitenziaria: la Corte ha considerato la relazione di sintesi prevista da tale disciplina quale elemento centrale per valutare la condotta e la personalità del detenuto ai fini dell'accesso alle misure alternative
art. 94 Testo unico in materia di stupefacenti
Stabilisce i requisiti per l'affidamento in casi particolari (terapeutico): la Corte ha ritenuto che fosse necessario verificare la diminuzione della pericolosità sociale e l'idoneità della struttura residenziale a garantire il recupero dalla tossicodipendenza; tali requisiti non risultavano soddisfatti nel caso concreto
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla responsabilità del ricorrente per l'irritualità dell'impugnazione e alla possibilità di condanna a vantaggio della Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665-01)
Precedente citato che conferma il principio secondo cui la persistenza della pericolosità sociale è ostativa all'ammissione all'affidamento in prova in casi particolari; la Corte si è allineata a tale orientamento
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in casi particolari (terapeutico) è essenziale una valutazione positiva dell'osservazione penitenziaria o altri elementi che dimostrino una reale evoluzione della personalità e la riduzione della pericolosità sociale
- La struttura residenziale indicata deve essere specificamente idonea al trattamento della dipendenza dell'interessato; strutture con finalità diverse possono essere ritenute inidonee e ostare all'ammissione
- La presenza di rilevanti pendenze processuali o di condotte carcerarie irregolari può impedire l'accesso alla misura alternativa
- Il giudice deve motivare espressamente il confronto tra i dati dell'osservazione penitenziaria e i requisiti normativi dell'art. 94; una motivazione puntuale rende la decisione difficilmente annullabile
- Ricorsi manifestamente infondati o «irrituali» possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche (spese e contributi alla Cassa delle ammende)
- In sede di istanza difensiva è opportuno documentare dettagliatamente l'idoneità della struttura terapeutica e produrre prove dell'effettiva presa in carico e del percorso terapeutico già avviato
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