Cassazione Penale, Sentenza n. 352/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP, lamentando: 1) uso illegittimo della motivazione "per relationem" e mancata risposta ai rilievi difensivi; 2) motivazione insufficiente circa la gravità indiziaria rispetto agli artt. 74 DPR 309/90 e 416 bis.1 c.p. (mancanza di indicazione del ruolo, del contributo e della consapevolezza di partecipare all'associazione mafiosa); 3) carenza di riscontri alle accuse di spaccio ("droga parlata": assenza di sequestri, identificazione acquirenti, altri riscontri) e illegittima valorizzazione del silenzio dell'indagato all'interrogatorio di garanzia; 4) mancata prova delle esigenze cautelari e difetto di proporzionalità/adeguatezza della misura applicata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità (niente revisione del merito o degli elementi fattuali) e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione autonoma, logica ed esaustiva: valutazione critica delle intercettazioni che collegano Marino al gruppo guidato da Pisano e al rapporto con Pace Giuseppe; attribuzione di specifici episodi (due piantagioni di marijuana; partecipazione a trasporto di droga dalla Campania alla Basilicata; tentativo di acquisto stabile di cocaina da un fornitore albanese "Jhonny"; cessioni a un acquirente denominato "Tonino"; organizzazione di spedizione di un carico di marijuana; tentativo di rapina ricostruito tramite sopralluoghi e conversazioni). Il Tribunale del riesame ha inoltre motivato l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione e la proporzionalità/adeguatezza della custodia cautelare, escludendo incompatibilità per motivi di salute. Per tali ragioni le censure difensive sono state ritenute generiche o meramente alternative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
norma che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; qui richiamata per indicare il rito (Tribunale del riesame di Reggio Calabria) cui era stato adito
D.P.R. 309/1990, art. 74
norma che riguarda le aggravanti/partecipazione in reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha valutato la gravità indiziaria anche rispetto a reati di droga alla luce delle intercettazioni
codice penale, art. 416-bis
riferimento al delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame abbia dimostrato il ruolo e la consapevolezza dell'indagato nella struttura mafiosa
D.P.R. 309/1990, art. 73
norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope; richiamata come capo di imputazione valutato dal giudice in base alle risultanze intercettive
art. 273, co. 3 c.p.p.
richiamata la "doppia presunzione" (sull'innocenza/altre presunzioni procedurali): il Tribunale del riesame ha evidenziato l'assenza di elementi idonei a vincere tale presunzione
art. 616 c.p.p.
norma che disciplina le spese del procedimento in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende per inammissibilità evidente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità limitato: non può riesaminare il merito o rivalutare gli elementi fattuali e il "peso" degli indizi, ma verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito.
- La motivazione del Tribunale del riesame deve essere autonoma e adeguatamente argomentata; il mero richiamo per relationem alla motivazione del GIP è censurabile se non accompagnato da un esame critico e autonomo delle risultanze.
- Conversazioni intercettate anche con linguaggio criptico possono costituire gravi indizi se integrate in un quadro coerente (ruoli, rapporti fiduciari, ripartizione dei compiti, riscontri indiretti).
- Nel giudizio cautelare è sufficiente una "qualificata probabilità" (gravi indizi) e non la prova piena; la motivazione deve però mostrare la congruenza logica tra fatti indizianti e conclusione precautelare.
- Le censure generiche o fondate su una alternativa lettura dei fatti, senza critica puntuale alla motivazione impugnata, sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Il rifiuto di rispondere all'interrogatorio può essere valutato dal giudice, ma la difesa può incardinare censure specifiche (es. impedimento all'esame degli atti) che devono essere concretamente affrontate dal giudice di merito.
- Per resistere con successo alla custodia cautelare occorre prospettare censure specifiche e provare l'assenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, inquinamento probatorio) con argomentazione non meramente alternativa.
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