Sentenza n. 14120/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - in parte qua, del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022, recante criteri e modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati e per assicurare alle microimprese interessate dal superamento del regime dei prezzi regolati il servizio di fornitura di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023 (doc.1); - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi i pareri assunti nella fase propedeutica all'adozione del DM impugnato; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022 sui criteri e modalità per l'ingresso nel mercato libero del gas naturale e dell'energia elettrica e sul servizio di fornitura per le microimprese
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti avevano impugnato, in parte qua, il decreto ministeriale del 31 agosto 2022 e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi i pareri acquisiti nella fase preparatoria, riservandosi di agire separatamente per il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio vigente nel processo amministrativo: quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, e non vi siano repliche o diverse richieste delle parti, il giudice non può decidere il merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate, poiché il venir meno dell'interesse è dipeso da circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione della causa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Richiamato dalle ricorrenti per la riserva di una separata azione risarcitoria; tale domanda non è stata esaminata nella sentenza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia ritualmente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse determinata da circostanze successive alla proposizione del ricorso giustifica, in assenza di ragioni contrarie, la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 355/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 357/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 358/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 359/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 360/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 5 ago 2026Sentenza n. 361/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →