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Ordinanza

Ordinanza n. 2823/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 00137/2026, resa tra le parti​.

Giustizia amministrativa202605055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un'opera in corso di realizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge soltanto che la controversia riguarda un'opera in avanzato stato di realizzazione e che l'appellante chiedeva la riforma della decisione cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha ritenuto insussistente il presupposto del periculum in mora, ossia il pregiudizio grave e irreparabile, poiché l'opera risultava già in uno stadio avanzato di realizzazione. Le questioni giuridiche prospettate non sono state esaminate nel merito, essendo riservate al TAR nella fase di cognizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la concessione della misura presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale presupposto può essere escluso quando, sulla base degli elementi emersi, l'opera oggetto della controversia si trovi in uno stadio avanzato di realizzazione.
  • La decisione cautelare si fonda su una delibazione sommaria e non richiede l'anticipata definizione delle questioni di diritto, che possono essere riservate all'esame del giudice di primo grado nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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