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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32038/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi e IVA ritenuti indebiti per l’utilizzo di fatture relative a operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, emesse da tre fornitori indicati negli atti impositivi. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società; la Corte di giustizia tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la società avesse provato la propria parziale estraneità, buona fede e corretto operato, e che non avesse partecipato al meccanismo frodatorio né utilizzato consapevolmente le forniture per vantaggi commerciali. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost., perché la decisione non avrebbe illustrato i presupposti di fatto delle riprese, il contenuto della sentenza di primo grado e le censure dell’Ufficio, oltre a confondere operazioni oggettivamente inesistenti con operazioni soggettivamente inesistenti; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e 109 d.P.R. 917/1986, oltre che dell’art. 115 c.p.c., perché, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede del cessionario non sarebbe configurabile e, in ogni caso, il giudice d’appello avrebbe errato nella distribuzione e valutazione dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha affermato che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente, perché si era limitata a formule generiche sulla buona fede della contribuente senza indicare le risultanze processuali e senza confrontarsi in modo effettivo con la natura della contestazione fiscale, che riguardava operazioni oggettivamente inesistenti e non soggettivamente inesistenti. La Corte ha ribadito che, in tali ipotesi, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta provata l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza, mentre la semplice regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non basta. Ha inoltre osservato che, quando l’operazione è oggettivamente inesistente, non è configurabile la buona fede del cessionario, poiché egli sa se ha effettivamente ricevuto o meno il bene o il servizio. La sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale del Lazio è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza; la sua violazione è stata prospettata per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie, ritenuto non assolto dalla decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come norma di deduzione del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come norma di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge in tema di IVA e imposte dirette.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale norma sulla detrazione IVA, non spettante in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel quadro della disciplina IVA delle fatture e della loro rilevanza ai fini della detrazione.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato per la deducibilità dei costi, negata se le operazioni sottostanti sono oggettivamente inesistenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni processuali.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato per l’utilizzo di presunzioni e indizi ai fini dell’accertamento tributario.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato per la possibilità di fondare l’accertamento IVA su elementi presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova: dopo la prova indiziaria dell’Amministrazione, grava sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è apparente quando, pur esistendo formalmente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice né di controllarne la correttezza, perché si limita a formule di stile o argomentazioni astratte non riferite alla concreta fattispecie.
  • In materia di IVA e imposte sui redditi, se l’Amministrazione finanziaria contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Una volta che l’Amministrazione abbia fornito elementi idonei a dimostrare l’inesistenza oggettiva dell’operazione, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza della prestazione o della cessione contestata.
  • La mera regolarità formale della fattura, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è sufficiente a dimostrare la reale esistenza dell’operazione quando tali strumenti siano compatibili con una frode.
  • Nelle operazioni oggettivamente inesistenti non è configurabile la buona fede del cessionario o committente, poiché egli è il soggetto che sa se il bene o il servizio sia stato effettivamente ricevuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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