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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29274/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata, già convenzionata e poi accreditata, aveva agito contro l'azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento integrale delle prestazioni di cardiologia rese negli anni 2010, 2011 e 2012 senza l'applicazione dello sconto tariffario previsto da una normativa che, secondo la società, era limitata al triennio 2007-2009. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provati i contratti e l'inapplicabilità dello sconto oltre il periodo previsto. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo che per ottenere la remunerazione delle prestazioni fosse necessario non solo l'accreditamento, ma anche un apposito accordo contrattuale scritto e un provvedimento regionale di accreditamento, negando che la società avesse provato tali presupposti e affermando altresì l'inidoneità di eventuali documenti prodotti tardivamente. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazione del giudicato interno, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a falsa applicazione della disciplina sull'accreditamento sanitario e sugli accordi contrattuali; ha sostenuto che l'esistenza del rapporto di accreditamento e dei contratti era pacifica e/o coperta da giudicato, che l'ASL aveva contestato solo lo sconto tariffario, che il giudice d'appello aveva indebitamente sollevato d'ufficio questioni precluse e che i contratti potevano operare per le prestazioni rese nel periodo in contestazione. Ha inoltre censurato il diniego di integrazione probatoria conseguente all'ordinanza interlocutoria e il mancato riconoscimento dell'accreditamento provvisorio ex lege.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi e ha dichiarato assorbiti gli altri, rilevando che il giudice d'appello aveva errato nel mettere in discussione l'esistenza del rapporto contrattuale scritto e dell'accreditamento, poiché tali circostanze risultavano non contestate, documentalmente introdotte in giudizio nei termini e, comunque, coperte da giudicato interno. La Cassazione ha inoltre chiarito che, nel regime dell'accreditamento sanitario, la forma scritta del contratto con la pubblica amministrazione è necessaria e il giudice può rilevarne la nullità solo nel rispetto del contraddittorio e, se del caso, consentendo alle parti di svolgere attività difensiva e probatoria sulla questione sollevata d'ufficio. Conseguentemente, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale fondamento della domanda di responsabilità contrattuale per l'omesso integrale pagamento delle prestazioni sanitarie.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica di contratti e accreditamento comporta operatività del principio di non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non gravava sulla parte per fatti costitutivi non contestati e già introdotti ritualmente in giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare la decisione d'appello oltre i limiti delle domande/eccezioni effettivamente controverse.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno formatosi su contratto e accreditamento.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la definitività delle statuizioni non impugnate.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul giudicato implicito e sulla mancata impugnazione di capi autonomi.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'individuazione dei capi effettivamente devoluti in appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla censura di motivazione apparente o perplessa.

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    Richiamato per denunciare una motivazione ritenuta apparente o intrinsecamente illogica.

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    Per il pagamento delle prestazioni sanitarie servono autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992

    L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione; per nuove strutture può essere provvisorio; non basta, da solo, a imporre la remunerazione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    Gli accordi contrattuali devono essere stipulati con le strutture private accreditate in forma scritta; in mancanza, l'accreditamento è sospeso.

  • art. 6, comma 6, L. n. 724 del 1994

    Per le strutture già convenzionate operava un accreditamento temporaneo/ex lege nella fase transitoria, subordinato all'accettazione del sistema tariffario.

  • art. 1, commi 237-quater e seguenti, L.R. Campania n. 4 del 2011

    Richiamati dalla parte ricorrente come disciplina regionale dell'accreditamento provvisorio e della transizione verso l'accreditamento definitivo.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale per negare l'ingresso di nuovi documenti in appello; la Cassazione ne limita l'uso quando il giudice sollevi d'ufficio una questione con contraddittorio effettivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Se il giudice rileva d'ufficio una questione, deve provocare il contraddittorio e consentire alle parti di svolgere anche difese e attività probatoria conseguenti.

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923

    Tutti i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta, a pena di nullità.

Massime di principio

  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione, e in particolare nei contratti di remunerazione di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, la forma scritta è requisito essenziale ad substantiam: il contratto nullo non è suscettibile di convalida, ratifica o sanatoria mediante comportamenti concludenti o atti ricognitivi successivi.
  • Per ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie a carico del SSN occorrono, in via cumulativa, autorizzazione, accreditamento e specifici accordi contrattuali; l'accreditamento da solo non genera l'obbligo di remunerazione in assenza del contratto.
  • Nel regime transitorio dell'accreditamento sanitario, per le strutture già convenzionate può operare un accreditamento ex lege/temporaneo, ma resta comunque necessaria la regolazione contrattuale scritta con l'azienda sanitaria competente.
  • Se una circostanza costitutiva del diritto azionato non è specificamente contestata dalla controparte e risulta introdotta ritualmente in giudizio, opera il principio di non contestazione e non può essere poi rimessa in discussione in appello o in cassazione come se fosse rimasta indimostrata.
  • Il giudice che intenda rilevare d'ufficio la nullità o l'inefficacia di un contratto deve provocare il contraddittorio sul punto e consentire alle parti di svolgere le difese e le iniziative istruttorie conseguenti; il rispetto del contraddittorio non si esaurisce in osservazioni meramente assertive.
  • Quando un capo della decisione di primo grado non viene devoluto con specifica impugnazione e la parte resistente lo ha sostanzialmente ammesso, si forma giudicato interno che preclude al giudice di appello di riesaminare quel fatto o presupposto come se fosse controverso.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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