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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09371/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo due censure entrambe riferite al solo trattamento sanzionatorio: da un lato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, dall'altro l'entità della pena inflitta. La Corte di cassazione rileva però che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, sicché i motivi risultano inammissibili perché non colgono vizi rilevanti della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato solo in via implicita dal riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non ne discute il contenuto, ma rileva che la motivazione di merito sul punto era sufficiente e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non può essere esclusa quando il ricorrente abbia proposto il ricorso senza essere esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che investono esclusivamente il trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata contenga una motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e abbia già esaminato in modo adeguato le deduzioni difensive.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena possono essere censurati in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivo; non è sufficiente proporre una diversa valutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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